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eventi paesani : Un albero per ogni neonato
Inviato da Francesco Urru il 19/4/2009 16:14:00 (2480 letture) News dello stesso autore

In ottemperanza all'obbligo della legge n.113 del 29 gennaio 1992, anche il Comune di Villaurbana ha proveduto in data odierna, con la collaborazione dei genitori dei bambini nati negli anni 2006,2007 e 2008, alla messa a dimora di 45 alberelli nell'area destinata a verde pubblico della Z.I.P. (Zona Insediamenti Produttivi) di Villaurbana.
Grazie alla massiccia partecipazione dei genitori si sono potuti vivere momenti di ecologica aggregazione in cui ogni genitore ha materialmente contribuito ad incrementare il verde pubblico con la piccola piantina che con le proprie mani ha messo a dimora.





LEGGE 29 gennaio 1992, n. 113 - Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 40 del 18 febbraio 1992)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni provvedono, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale.

2. L'ufficio anagrafico comunale registra sul certificato di nascita, entro quindici mesi dall'iscrizione anagrafica, il luogo esatto dove tale albero è stato piantato.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno emana disposizioni per l'attuazione della norma di cui al comma 2.

Art. 2

1. Le regioni a statuto ordinario, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato, disciplinano la tipologia delle essenze da destinare alla finalità di cui alla presente legge, ne mettono a disposizione il quantitativo di esemplari necessario e ne assicurano il trasporto e la fornitura ai comuni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono attraverso i propri uffici competenti.

Art. 3

1. I comuni che non dispongano di aree idonee per la messa a dimora delle piante possono fare ricorso, nel quadro della pianificazione urbanistica, all'utilizzazione, mediante concessione, di aree appartenenti al demanio dello Stato, a tal fine eventualmente utilizzando i fondi assegnati annualmente a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4. Tali aree non possono comunque essere successivamente destinate a funzione diversa da quella di verde pubblico.

Art. 4

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata a decorrere dal 1992 la spesa annua di 5 miliardi di lire. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

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