STATUTO
ART. 1
DENOMINAZIONE - SEDE
1.1 E' costituita in forma pubblica un'associazione
denominata "Associazione Turistica Pro Loco di
" Villaurbana
1.2 L'associazione ha sede in Villaurbana via
Montegranatico c/o Centro Socio Culturale
ART. 2
COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'
2.1 La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone
fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per
favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale,
sociale, storico, artistico del territorio del Comune di
Villaurbana e favorire il miglioramento della vita dei
suoi residenti.
2.2 La Pro Loco non ha finalità di lucro ed i suoi Soci
operano a favore della medesima con il concetto del
volontariato secondo un ordinamento interno ispirato a
principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i
migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività
di promozione ed utilità sociale.
2.3 La Pro Loco può sviluppare la sua attività
attraverso molteplici iniziative come ad esempio
l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse od
in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la
partecipazione o l'organizzazione (in Italia od
all'estero) di eventi idonei al raggiungimento
dell'oggetto sociale.
2.4 La Pro Loco aderisce all' U.N.P.L.I. (Unione
Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale
delle Pro Loco della Sardegna, nel rispetto dello Statuto
e delle normative U.N.P.L.I.
ART. 3
OGGETTO SOCIALE
3.1 Le finalità che la Pro Loco ha come oggetto sociale
sono:
a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente
la località, proponendo alle Amministrazioni competenti
il miglioramento estetico della zona e tutte quelle
iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze
naturali nonchè il patrimonio storico-monumentale ed
ambientale;
b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con
Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni,
escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti,
manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di
altro genere, nonchè iniziative di solidarietà sociale,
recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti,
ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il
soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei
residenti;
c) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica
d'ambiente e la conoscenza globale del territorio;
d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e
della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi
locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle
azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza
sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di
interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto
delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune
modificazioni;
g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti,
anche con l'apertura di appositi uffici;
h) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale
e del volontariato a favore della popolazione della
località (proposte turistiche specifiche per la terza
età, progettazione e realizzazione di spazi sociali
destinati all'educazione, alla formazione e allo svago
dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie
componenti della comunità locale finalizzate anche
all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione,
organizzazione di itinerari turistico-didattici per
gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire
la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo
anche ricollegando i valori del territorio e della
cultura locali con quelli degli emigrati residenti
all'estero).
i) aprie egestire circoli per i soci.
ART.4
SOCI
4.1 I soci della Pro Loco si distinguono in:
a) Soci Ordinari;
b) Soci Sostenitori;
c) Soci Benemeriti;
d) Soci Onorari.
4.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di
iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono
essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune ed
altresì coloro che per motivazioni varie (villeggianti,
ex residenti, ecc.) sono interessati all'attività della
Pro Loco.
4.3 Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota
ordinaria, erogano contribuzioni volontarie
straordinarie.
4.4 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati
tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari
acquisiti a favore della Pro Loco.
4.5 Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali
dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella
vita della Pro Loco.
4.6 Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.
ART. 5
DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
5.1 I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota
associativa annuale; i Soci Benemeriti e Onorari sono
esentati dal pagamento della quota annuale.
5.2 Tutti i Soci, purchè maggiorenni al momento
dell'assemblea, hanno diritto:
a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro
Loco;
b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro
Loco;
c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
d) a ricevere la tessera della Pro Loco;
e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
f) a frequentare i locali della Pro Loco;
g) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di
manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco.
5.3 I Soci hanno l'obbligo di:
a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
b) versare nei termini la quota associativa alla Pro
Loco;
c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro
Loco.
ART. 6
AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
6.1 L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal
Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito del
versamento della quota associativa annuale.
6.2 La quota associativa è intrasmissibile e non
rivalutabile.
6.3 L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio
Direttivo della Pro Loco per dimissioni o per morosità o
per indegnità o qualora intervengano gravi motivi
relativamente a comportamenti del Socio che violano lo
Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.
ART. 7
ORGANI
7.1 Sono organi della Pro Loco:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario ed il Tesoriere;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio dei Probiviri (eventuale);
g) il Presidente onorario (eventuale).
ART. 8
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
8.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le
sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al
presente statuto, obbligano i Soci.
Ogni Socio esprime un voto indipendentemente
dall'ammontare della quota associativa versata.
8.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la
realizzazione delle finalità sociali.
8.3 All'Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli
ordinari e sostenitori debbono essere in regola con la
quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea).
Sono consentite due deleghe, da rilasciarsi in forma
scritta ad altro Socio.
8.4 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono
presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua
assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario.
In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i
Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso
modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di
assenza del Segretario della Pro Loco.
L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene
indetta dal Presidente della Pro Loco, previa
deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e
l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei
Soci (in regola con il versamento della quota avvenuto
almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la
celebrazione dell'Assemblea) almeno quindici giorni prima
della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o
a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede
della Pro Loco.
L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida
(salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto)
in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la
metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà
più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da
indirsi un ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia
il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole
della metà più uno dei voti espressi.
8.5 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta
all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul
conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione
del bilancio preventivo, sul programma di attività e
sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
8.6 L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve
essere convocata entro il mese di giugno.
8.7 L'Assemblea straordinaria è convocata:
a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei
componenti del Consiglio;
c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo
dei Soci;
d) per le modifiche del presente Statuto;
e) per lo scioglimento della Pro Loco.
8.8 La spedizione degli avvisi di convocazione delle
Assemblee (sia ordinarie sia straordinarie) può essere
sostituita dall'affissione con modalità idonee a
portarli a conoscenza dei Soci.
8.9 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea
straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti
validi.
8.10 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni
dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci
presso la sede sociale.
ART. 9
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di
membri tale da assicurare una equilibrata
rappresentatività degli iscritti che comunque non sia
inferiore a cinque e non superiore a ventuno unità.
9.2 L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei
componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i
componenti del Consiglio Direttivo.
9.3 I componenti del Consiglio Direttivo restano in
carica tre anni e sono rieleggibili.
9.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro
volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il
Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno
due terzi dei Componenti.
9.5 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute
consecutive senza giustificazione motivata, possono
essere dichiarati decaduti con deliberazione del
Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione
dei medesimi come previsto nel successivo comma.
9.6 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà
come segue:
i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che,
secondo i risultati delle elezioni, seguono
immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più
Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta
una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del
Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua
funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci
nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la
metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo
sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro
un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea
elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
9.7 Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci
non approva il rendiconto consuntivo economico e
finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro
un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è
stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea
elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
9.8 Per la validità delle deliberazioni occorre la
presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del
Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in caso di parità è
determinante il voto del Presidente.
9.9 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la
gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli
sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento
delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal
presente statuto riservate, in modo tassativo,
all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la
gestione del patrimonio sociale, la formazione di un
conto di previsione col relativo programma d'attuazione,
la stesura del rendiconto economico e finanziario
consuntivo e la relazione sull'attività svolta. 9.10 Le
riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche.
9.11 Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente
può invitare persone che siano interessate a particolari
aspetti dell'attività della Pro Loco che possono
partecipare senza diritto a voto.
9.12 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto
apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario
ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso,
consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
ART. 10
IL PRESIDENTE
10.1 Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio
Direttivo nella sua prima riunione con votazione a
scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato
all'unanimità dal Consiglio Direttivo.
10.2 Il Vice Presidente (o i Vice Presidenti), nel numero
stabilito dal Consiglio Direttivo, sono pure nominati dal
Consiglio Direttivo al suo interno.
10.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo
di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere
riconfermato. La carica è gratuita.
10.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà
sostituito dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti (i
quali in tal caso operano congiuntamente).
10.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni
verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che
provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.
10.6 Il Presidente è il rappresentante legale della Pro
Loco ha la responsabilità della sua Amministrazione, la
rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e
presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci,
è responsabile della conservazione della documentazione
contabile della Pro Loco.
10.7 E' assistito dal Segretario.
ART. 11
IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE
11.1 Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal
Consiglio Direttivo al suo interno.
11.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige
i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione
della documentazione riguardante la vita della Pro Loco,
assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al
normale funzionamento degli uffici.
11.3 Il Segretario è responsabile, insieme al
Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla
quale risulta la gestione economica e finanziaria della
Pro Loco nonchè della regolare tenuta dei libri sociali.
11.4 Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro
Loco e le relative registrazioni.
11.5 E' possibile affidare i due incarichi ad un solo
Consigliere.
ART. 12
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
12.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di
tre membri eletti, a votazione segreta, di norma ogni tre
anni, dall'Assemblea dei Soci.
12.2 Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di
esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi
momento la contabilità sociale.
12.3 I Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del
Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la
loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno,
senza diritto di voto.
12.4 I Revisori dei conti durano in carica tre anni ma
decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo;
essi sono rieleggibili.
ART. 13
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
13.1 Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri
eletti, a votazione segreta, di norma ogni tre anni,
dall'Assemblea dei Soci.
13.2 I Probiviri hanno il compito di controllare il
rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso
di controversia fra i Soci.
13.3 Il Collegio dei Probiviri può segnalare
controversie che non è in grado di decidere al Collegio
dei Probiviri del Comitato Regionale U.N.P.L.I., ai sensi
delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I..
13.4 I Probiviri durano in carica tre anni e non decadono
in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono
rieleggibili.
ART. 14
IL PRESIDENTE ONORARIO
14.1 Il Presidente Onorario può essere nominato
dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in
attività a favore della Pro Loco.
14.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal
Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di
eventuali contatti con altri Enti.
ART. 15
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
15.1 Il Comitato Regionale U.N.P.L.I. può decidere il
commissariamento di una Pro Loco iscritta:
a) su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci
membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci;
c) in caso di inattività del Consiglio Direttivo;
d) in caso di irregolarità nella gestione della Pro
Loco;
e) negli altri casi previsti dallo Statuto Regionale
dell'U.N.P.L.I..
15.2 Il Commissario viene nominato dal Comitato Regionale
U.N.P.L.I. e deve entro sei mesi indire l'Assemblea per
la rielezione del Consiglio Direttivo.
ART. 16
ENTRATE E SPESE
16.1 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco
provvede al funzionamento ed allo svolgimento della
propria attività sono:
1) quote e contributi dei Soci;
2) eredità, donazioni e legati;
3) contributi dell' Unione Europea e di organismi
internazionali;
4) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali,
di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al
sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell'ambito dei fini statutari;
5) entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati;
6) proventi delle cessioni di beni e servizi ed a terzi,
anche attraverso lo svolgimento di attività economiche
di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in
maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
8) entrate derivanti da iniziative promozionali
finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni;
9) altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell'associazionismo di promozione sociale.
16.2 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della
Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento
delle finalità della Pro Loco e non possono essere
divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai
Soci.
16.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro
Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività
istituzionali previste dal presente Statuto.
ART. 17
PRESTAZIONI DEI SOCI
17.1 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle
attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita
dei propri Soci per il perseguimento dei fini
istituzionali.
17.2 La Pro Loco può, in caso di particolare necessità,
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.
17.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono di norma
gratuite.
17.4 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a
quanto previsto dal presente articolo e può prevedere
dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci
o da persone che hanno operato per la Pro Loco
nell'ambito delle attività istituzionali.
17.5 Nel caso in cui la qualità della prestazione
richieda un livello non amatoriale, il Consiglio
Direttivo può affidare a professionisti (esterni o
interni alla Pro Loco) mansioni e/o incarichi che
potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e
dietro prestazione di regolare documentazione fiscale.
ART. 18
RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO
18.1 Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve
predisporre annualmente un rendiconto consuntivo
economico e finanziario che deve essere approvato
dall'Assemblea dei Soci annualmente.
18.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i
criteri di cassa e di competenza come previsto dalla
Legislazione vigente in materia.
18.3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà
disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.
ART. 19
SCIOGLIMENTO
19.1 L'eventuale scioglimento della Pro Loco sarà deciso
dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia
in prima sia in seconda convocazione dovranno essere
presenti almeno i 4/5 dei Soci e la decisione di
scioglimento dovrà essere assunta con i 4/5 dei voti
presenti.
19.2 In caso di scioglimento, dopo che si sarà
provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le
somme eventualmente restanti saranno devolute in favore
di Enti pubblici od Associazioni per essere destinate ad
opere di valorizzazione turistica del Comune e/o della
località come previsto dall'art. 2.1 del presente
Statuto.
19.3 I beni acquisiti con il concorso finanziario
specifico e prevalente di Enti pubblici saranno devoluti
al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede.
ART. 20
NORME FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal
presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto.
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