Statuto

Categoria: Enti Locali
Richiedente: Francesco Urru

Statuto

COMUNE DI VILLAURBANA


STATUTO


Delibera n. 42 del 28.12.2005

Capo I

La partecipazione della comunità

Art. 1- La comunità

1. La comunità di Villaurbana è l'insieme delle persone che per nascita, per tradizione
familiare, o per loro libera scelta, ritengano di farne parte riconoscendo di avere legami
di natura culturale, economica e sociale col territorio e con gli altri membri della
comunità.
Art. 2 - Principi della comunità

1. La comunità, erede delle tradizioni plurisecolari dei suoi abitanti, è fondata sulla solidarietà
personale e familiare fra i propri componenti, vive del lavoro dei suoi membri e
si ispira ai principi di tolleranza, libertà, uguaglianza, fraternità e solidarietà.
2. La comunità, altresì, si ispira al principio di uguaglianza e parità tra uomo e donna e siadopera affinché vengano eliminate tutte le cause che limitano la piena attuazione dei
suddetti principi.
Art. 3 - Identità della comunità e diritti dei suoi appartenenti

1. Il Comune adotta ogni utile iniziativa per conservare l’identità dei membri della comunità
ed a tal fine in particolare si impegna a diffondere l’opzione, ora prevista dal novellato
art. 70 del R.D. 1238/39, circa la registrazione delle nuove nascite presso il
Comune di residenza dei genitori, a prescindere dal luogo ove è avvenuto il parto.
2. All’appartenenza alla comunità di Villaurbana è ricollegata la possibilità di ottenere dal
Comune notizie, informazioni e copie di atti e documenti relativi all’attività amministrativa
ed alla vita sociale e civile, nonché di esercitare i diritti riconosciuti dal presente
statuto.
Art. 4 - Partecipazione democratica.

1. Il Comune promuove l'effettiva partecipazione democratica all'attività politico, amministrativa,
economica e sociale dell’amministrazione e della comunità.
2. Sono soggetti della partecipazione:
a) le associazioni formate per promuovere o esercitare attività di carattere culturale,
sportivo, religioso, sociale e di tutela dell'ambiente;
b) le associazioni di categoria, gli ordini e i collegi professionali;


Art. 5 - Diritto di petizione e di iniziativa.

1. Tutti i soggetti della partecipazione possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale
per chiedere provvedimenti o esporre problemi o necessità di ordine generale o di categoria.
2. Sono esclusi dal diritto di iniziativa i provvedimenti riguardanti designazioni e nomine.
Per le proposte di modifica del presente Statuto sono richieste le formalità indicate nel
successivo Capo VII.
3. La proposta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 30 giorni
dalla
presentazione e sulla stessa va espresso voto definitivo entro i successivi novanta
giorni.

4. In relazione alle petizioni ed alle iniziative presentate, il Sindaco, la Giunta o il Consiglio
Comunale possono convocare assemblee generali della comunità o limitate a categorie.
In tali assemblee chiunque può prendere la parola sull'ordine del giorno. La
volontà dell'assemblea ha valore consultivo.
Art. 6 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il
diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo
pagamento dei soli costi.
2. Il regolamento inoltre: individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i
responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini
l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande,
progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini
di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

3. Per tutte le forme di partecipazione popolare non è richiesta autenticazione di
firme o
certificazione di qualità di elettore o di rappresentante legale di associazione o gruppo.
4. Il Consiglio Comunale può disporre accertamenti sull'autenticità delle
firme o sulla
qualità dei firmatari.
Capo II

Il Comune

Art. 7 - Il Comune

1. Il Comune di Villaurbana cura gli interessi della comunità e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegato
dallo Stato o dalla Regione autonoma della Sardegna, con specifiche leggi che
regolano i relativi rapporti, compresi quelli di carattere finanziario.
3. Il Comune assume come metodo ordinario della propria attività la politica di programmazione,
coordinata con la Regione, con la Provincia e con gli altri enti territoriali. Con
lo strumento della programmazione attua i piani di intervento settoriale nel proprio territorio,
il programma dello sviluppo economico e culturale, i programmi di opere pubbliche
ed in particolare i piani urbanistici.
Art. 8 - Territorio

1. Il Comune di Villaurbana comprende la parte di territorio della Sardegna delimitato con
il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato
dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai
sensi dell'art. 45 dello Statuto Sardo e con le modalità stabilite dalla legge regionale.
3. Il Comune definisce, cercando l'accordo con i comuni confinanti, i problemi derivanti
dalle delimitazioni territoriali.
4. In ordine a detti problemi il Comune non delibera nessuna lite se non previo invito ad
una seduta consiliare congiunta con il Consiglio del Comune confinante.
5. Il
Comune può realizzare proprie opere pubbliche nel territorio di altro Comune o consentire
la realizzazione di opere di altro Comune nel proprio territorio previ accordi fra i
Comuni interessati.
Art. 9 – La sede, lo Stemma ed il Gonfalone del Comune


1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Villaurbana; la sua sede legale
è situata nel palazzo comunale dove di norma si riuniscono gli organi di governo,
salvo esigenze eccezionali o particolari.
2. Lo stemma del Comune è come descritto dal Decreto del
Presidente della Repubblica
in data 28 luglio 2005.
3. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche
ricorrenze è il gonfalone
nel quale campeggia lo stemma
4. Nel Comune si espongono il gonfalone Comunale, la bandiera sarda, la bandiera della
Repubblica e la bandiera dell’Unione Europea.
5. Ogniqualvolta la legge prevede l'esposizione di una delle bandiere esse vanno esposte
contemporaneamente.
6. Il Comune espone, inoltre, le bandiere sia nel giorno 20 luglio della festa tradizionale
della comunità, sia il 28 aprile ”Sa Die De Sa Sardigna”.
Art. 10 - Compiti del Comune

1. Il Comune di Villaurbana ha quali compiti, oltre quelli assegnati, o delegati, dalla legge
statale e regionale:
a) La tutela, lo sviluppo, la promozione, la diffusione e l'insegnamento della cultura e
della lingua della comunità e del popolo sardo, la ricerca e l'ammodernamento del


le radici storiche e delle tradizioni della comunità.
b) L'apprestamento dei mezzi per l'esercizio del culto e della spiritualità.
c) La tutela dell'ambiente e del territorio della comunità, del suo paesaggio, dei suoi

monumenti, dei beni artistici ed archeologici, con la promozione di ogni forma di
valorizzazione sociale della loro fruizione.

d) L’incentivazione, soprattutto per i giovani e per gli anziani, al libero associazionismo,
allo sport ed il turismo, al collegamento con forme di ospitalità internazionale,
di forme di educazione permanente e di aggiornamento culturale.

e) La promozione e la tutela del lavoro quale diritto e dovere di tutti i membri della
comunità, e la creazione di condizioni economiche e sociali che consentano il pieno
sviluppo della personalità.

2. Il Comune esplica i suoi compiti coordinandoli con le competenze delle altre Pubbliche
Amministrazioni, nel rispetto delle sue capacità finanziarie e di indebitamento,
adottando il metodo della programmazione, provvedendo direttamente, o tramite sue
istituzioni, o in concorso con altri Enti Pubblici, o privati, nelle forme previste dalla legge
e dal presente statuto.
3. Il Comune può esplicare i suoi compiti nei confronti di tutti i membri della comunità,
ovunque si trovino.
Art. 11 - Forma linguistica degli atti comunali

1. La lingua sarda, così come comunemente usata dalla comunità, è anche la lingua del
Comune e delle sue istituzioni. Ogni atto può essere tradotto nella lingua della comunità.
2. Gli atti aventi rilevanza giuridica nell’ordinamento della Repubblica Italiana devono
essere redatti in lingua italiana.
3. Chiunque può avanzare istanze, introdurre procedimenti, intervenire negli stessi, o
comunque corrispondere con gli organi del Comune nella lingua sarda della comunità.
4. Nelle sedute collegiali degli organi del Comune e delle sue istituzioni è libero l’uso orale
della lingua della comunità, ma i verbali devono contenere, comunque, la traduzione
in lingua italiana di quanto affermato.

Art. 12 - Commissione per la cultura, la lingua e la toponomastica.

1. E’ istituita una Commissione permanente per la lingua e la cultura della comunità, la
cui composizione e funzioni saranno disciplinate da apposito Regolamento Comunale.
2. La Commissione deve vigilare circa il rispetto delle previsioni dell’articolo precedenteed esprimere parere preventivo, non vincolante, sui provvedimenti riguardanti la lingua
e la cultura della comunità che gli organi del Comune intendono adottare.
Art. 13 - Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni,
delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza
del pubblico.
2. Il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni
e gli atti pubblicati devono essere registrati su apposito registro e numerati progressivamente
per anno solare
3. L'affissione all'albo pretorio esaurisce le formalità richieste dalla legge per la pubblicità
degli atti, ove non sia altrimenti stabilito.
Art. 14 - Pubblicità aggiuntiva

1. Il Comune favorisce la conoscenza della propria attività mediante forme aggiuntive di
pubblicità sia fisse, sia da stabilirsi in relazione alla rilevanza della materia ed in particolare
attua la pubblicità di cui ai commi seguenti.
2. Dovranno essere affisse le deliberazioni, le determinazioni e gli atti rivolti alla generalità
dei cittadini negli appositi spazi pubblici, individuati dall’Amministrazione Comunale
mediante tabelloni.
3.
In ogni locale adibito a servizio comunale dovranno essere affissi gli atti relativi a
quel servizio.
4. Il Consiglio Comunale potrà prevedere la pubblicazione di un foglio periodico comunale
quale forma di pubblicità aggiuntiva rispetto alla pubblicazione nell'albo pretorio.
5. Il Comune potrà avvalersi della radio, della televisione e della stampa periodica perdivulgare la propria attività e per promuovere forme di partecipazione popolare al-
l'amministrazione.
Art. 15 - Tutela degli interessi e dei diritti.

1. All'Albo pretorio ed in ciascuna delle sedi fisse di pubblicità aggiuntiva sarà permanentemente
esposto avviso che illustri con evidenza:
a) la facoltà per i soggetti lesi dall'atto di ricorrere contro di esso in via amministrativa
e giurisdizionale, specificando i termini e le forme essenziali di impugnativa.
b) la facoltà per ciascun elettore di far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative
le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
c) la facoltà di intervento nei procedimenti amministrativi del Comune.


2. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali
in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché
della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31.12.1996, n° 675, e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 16 - Programmazione e Cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione,
della pubblicità' e della trasparenza, avvalendosi. dell'apporto delle formazioni sociali,
economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni
vicini, con la Provincia di Oristano e con la Regione Sardegna.
Art. 17 - Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e
ambientale della
Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte destinate ad essereraccolte e coordinate dalla provincia.
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene
agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale
predisposti dal Comune
con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla provincia.
Art. 18 - Svolgimento dell'azione amministrativa.

1. Il Comune conforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia,
di partecipazione
e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei
settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico
secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune, i responsabili dei servizi ed i dipendenti sono tenuti
a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti a sensi dellalegge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune procede alla richiesta dei pareri prescritti dalle norme ai fini della programmazione,
progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ma si riserva di prescinderne
decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto
dalla legge.
4. Il Comune può richiedere la convocazione della conferenza dei servizi
ai sensi del-
l'art. 14 della L. 7.8.1990 n° 241.
Capo III

Ordinamento istituzionale del Comune

Art. 19 - Organi

1. Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive
competenze sono stabilite dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune;
egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività
propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
5. I responsabili dei servizi muniti di delega sindacale, ed aventi poteri di rappresentanza
esterna, ed il direttore generale, hanno i compiti indicati nell’art. 57 e seguenti.
Art. 20 - Composizione e funzionamento del Consiglio Comunale.

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità
e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. Il funzionamento e le modalità di convocazione, presidenza, votazione e verbalizzazione
sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge. Il Consiglio rimane in carica sino
all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione
dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo
viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la
riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
5. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco siprocede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono
in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
6. La posizione giuridica dei Consiglieri Comunali è regolata dalla legge. A loro spettano
il gettone di presenza e le indennità stabilite per legge.
Art. 21 – Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione,
non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare
su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge
23.4..1981, n° 154, e dichiarare l’ineleggibilità o l’incompatibilità di essi, quando
sussista alcuna delle cause ivi previste. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida
degli eletti comprende, anche se non detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili
e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. Ai sensi dell’art. 43- 4° comma- della L. n° 267/00, i Consiglieri Comunali decadono
dalla carica in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio. La
proposta di presa d’atto di tale decadenza dev’essere posta all’ordine del giorno del
Consiglio della seduta successiva a quelle in cui è verificata la circostanza. Tale o.d.g.
dev’essere notificato all’interessato, con la precisazione che può chiedere –entro la
data della seduta- un termine non superiore a 15 giorni per presentare le proprie giustificazioni
per iscritto. In tal caso la decisione circa la presa d’atto della decadenza
dev’essere rinviata ad una seduta successiva alla scadenza di detto termine.
5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere direttamente dagli uffici comunali, nonché dalle
aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni
in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi
previsti dalla legge.
6. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio.
Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni e mozioni osservando le procedure
stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.
7. Gli amministratori comunali hanno diritto di esser assicurati a spese dell’Ente contro i
rischi conseguenti all’espletamento del proprio mandato per ogni danno personale o
patrimoniale subito da essi o dai loro familiari conviventi, in conseguenza del mandatoamministrativo, ovvero per azione dolosa di terzi, anche se non identificati, dovuta a
reazione o vendette per l’attività amministrativa svolta.
8. Nel caso di chiamata in giudizio di amministratori, per fatti inerenti al loro mandato, il
Comune provvede al ristoro delle spese documentate sostenute per la difesa quando
il procedimento si sia concluso col proscioglimento.
Art. 22 - Esercizio dell’attività consiliare

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà regolamentare adottando, nel rispetto della
legge e del presente statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle
istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e
per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 46 della legge 8.6.1990, n° 142, sono
pubblicati nell'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale
pubblicazione. Sono conservati nell’apposita raccolta di regolamenti comunali.
3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale può prevederel’istituzione di Commissioni speciali oltre a quelle permanenti.
4. La Presidenza della Commissione consiliare per il bilancio e quella di eventuali altre
Commissioni consiliari di controllo dev’essere attribuita ad un consigliere di minoranza.
Art. 23 - Linee programmatiche di mandato

1. Il Sindaco, entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento,
sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee
programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche.
3. Con cadenza almeno annuale, in occasione della verifica dello stato di attuazione dei
programmi e degli equilibri di bilancio, il Consiglio provvede a verificare 1’attuazione di
tali linee da parte del Sindaco e dei singoli assessori. È facoltà del Sindaco provvedere
a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o
modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche
che dovessero emergere.
4. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio il documento
di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame
del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 24 - Doveri dei rappresentanti del Comune

1. Colui che per elezione o designazione da parte del Comune esercita
funzioni in enti,
organismi o istituzioni di qualsiasi natura deve:
-
riferire con relazione scritta semestrale sul proprio operato al Consiglio Comunale;
-
operare in conformità alle direttive impartite dal Consiglio o, in mancanza, dalla
Giunta Comunale;

-
fornire sollecitamente le informazioni richieste dagli organi comunali;
-
riferire con sollecitudine ogni evento che comporti pericolo di lesione di interessi
del Comune o impossibilità di adempiere alle proprie funzioni.
Art. 25 - Revoca di rappresentanti

1. Coloro che non adempiano ai doveri di cui all'articolo
precedente, o non siano in grado
di adempiere alle proprie funzioni, sono revocati dal Consiglio Comunale, col voto
segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti, a seguito di proposta motivatasottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica (compreso il Sindaco) e notificata
dal messo comunale agli interessati con l'assegnazione di un termine di dieci
giorni per le controdeduzioni.

2. La revoca può riguardare uno o più rappresentanti o anche l'intera delegazione del
Comune.
3. Qualora la proposta di revoca riguardi rappresentanti espressi dalla minoranza in forza
di norma di legge, statuto o regolamento, la proposta deve essere sottoscritta comunque
dalla maggioranza assoluta dei componenti dei gruppi di minoranza.
4. Il Consiglio procede nella stessa seduta, qualora venga dichiarata l'immediata esecutività
della delibera di revoca, alla surrogazione e comunque vi procede nella prima
seduta utile dopo l'esecutività della delibera.
Art. 26 - Surrogazione del Consiglio per le nomine


1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni
dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari,
provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto,
comunicato al Consiglio nella prima adunanza.
Art. 27 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge,
che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità lo stato giuridico e le cause
di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di
osservare lealmente la Costituzione Italiana.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto dai regolamenti e
sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli
ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori
e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alladesignazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. I1 Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale,
nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate
a coordinare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,
nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati
nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate conparticolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco è corrisposta un’indennità sulla base delle vigenti disposizioni di legge che
regolano la materia.
Art. 28 - Attribuzioni di amministrazione

1.
Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte
di esse ai singoli assessori o Consiglieri ed è l’organo responsabile dell'amministrazione
del Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della
Giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con soggetti

pubblici e privati;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge n. 142/90;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina e revoca il Segretario comunale, scegliendolo nel rispetto delle procedure

in vigore all’atto della designazione;

f) attribuisce e revoca al Segretario comunale, sentita la Giunta, le funzioni di Direttore
generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la
nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili, secondo
le modalità di cui all’art. 51 della legge n. 142/90.

Art. 29 - Attribuzioni di vigilanza.

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente pressotutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione
di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le so

cietà per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone
il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi
del Segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche
amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende
speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo
gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla
Giunta.
Art. 30 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale,
ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la
richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e
negli organismi Pubblici dipartecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza
consiliare.

Art. 31 - Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia
di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli
che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate
e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a
spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
Art. 32 - Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1.
Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli
dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia
di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni
affidategli dalla legge;
d) alla
vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone
il Prefetto.

Art. 33 – Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per
l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco
temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni ai sensi
dell’art.15, comma 4 bis della legge n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco
provvede l’assessore più anziano di età.

Art. 34 - Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta
non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione disfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del
Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione
non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione
viene approvata, si attivano le procedure per lo scioglimento del Consiglio ed i conseguenti
adempimenti previsti dalla legge.
Art. 35 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione o il decesso del Sindaco determinano
la cessazione dalla carica dell’intera Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo. Le dimissioni presentate
dal Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro
presentazione al Consiglio. In tal caso, si provvede allo scioglimento del Consiglio.
3. Entro 15 giorni dalla presentazione delle dimissioni, il Sindaco convoca il Consiglio
Comunale per la comunicazione delle stesse. In caso di mancata convocazione viprovvede il Vicesindaco secondo i termini e le modalità stabilite dall’art. 26 dello Statuto.
4. La Giunta ed il Consiglio Comunale restano in carica sino all’elezione del nuovo Sindaco
e del nuovo Consiglio.
5. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, del Consiglio, le funzioni del Sindaco sono
svolte dal Vicesindaco sino all’elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio.
Art. 36 - Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni
ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi
provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo
sui rispettivi uffici.
3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore
ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono esserefatte per iscritto e comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.
Art. 37 - Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al
governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza, dell'efficienza
e dell’efficacia.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del-
l'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali
approvate dal Consiglio.
3. Ai componenti della Giunta Comunale compete un gettone di presenza per ogni riunione
o un’indennità mensile in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 – Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di 4 (quattro) assessori, scelti tra i
Consiglieri comunali, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Nella composizione della Giunta deve essere rispettato il principio di cui all’art. 6- 3°
comma- del T.U.E.L. n° 267/2000, relativamente alle pari opportunità ex L. n° 125/91.
Art. 39 – Nomina della Giunta e degli assessori

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati contestualmente dal
Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione
all’interessato e al Consiglio, e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari
o revocati o comunque cessati dalla carica.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli
istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno
della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
Art. 40 - Funzionamento della Giunta.

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla
l’attività degli
assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti
proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di
convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo
informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei
componenti, compreso il
Sindaco, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente
previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare
dal verbale, con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione
le votazioni si intendono fatte in forma palese.
Art. 41 - Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti
che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non
rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore oai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal
Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del lo stesso.
3. La Giunta, in particolare:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati
dalla legge ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre
alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione
e decentramento;
e) elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe comunali;
f) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici e le gare secondo la
composizione prevista nel relativo regolamento;


g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei cri


teri generali stabiliti dal Consiglio;
i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi le funzioni de


legate da Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla
legge e/o dallo statuto ad altro organo;
m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero
sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri per misurare
la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
o) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del
controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
p) approva il Peg su proposta del direttore generale.

Capo IV

L’attività Amministrativa

Art. 42 – I servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici
che abbiano peroggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo
sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto
e dell'esercizio diretto dei
pubblici servizi nelle seguenti forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni
o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno adottare forme di gestione
più complesse; b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche
e di opportunità sociale; c) a mezzo di società per azioni ed a responsabilità limitata
a prevalente capitale degli enti locali, qualora si renda opportuna, in relazione alla
natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
4. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in
concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 1 ottobre 1986,
n.902.
Art. 43 - Concessioni

1. Le concessioni a terzi di gestione di servizi pubblici, adeguatamente motivate, devono
avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario,
da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario, con le modalità stabilite dal
regolamento consiliare ed, eventualmente, dal regolamento di contabilità.
2. Il capitolato accessivo alla concessione da parte dell’Amministrazione Comunale disciplina
le modalità, le procedure, i controlli, il potere di emanare direttive e loro vincolatività,
disciplina altresì le facoltà di recesso e di riscatto.
Art. 44 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la
Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli
enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 45 - Consorzi

1.
Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e province
per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dal presente
statuto e dalla L.R. n° 12 del 2.08.2005.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta
dei componenti,
una convenzione a sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del
consorzio, della trasmissione
al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilitàpari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 46 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che
richiedono, per la loro completa realizzazione; l'azione integrata e coordinata del Comune
e di altri soggetti pubblici, il Sindaco , in relazione alla competenza primaria e
prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove
la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento
delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato
con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti
variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo
34 del T.U.E.L. n°
267/2000, e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previstida leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza
del Comune.
6. Il Comune partecipa con le stesse modalità, in quanto compatibili, ad
accordi di programma
promossi da altre amministrazioni.
Capo V

Gli Uffici ed il Personale

Art. 47 - Principi strutturali e organizzativi.

L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e

deve essere improntata ai seguenti principi:
a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del

grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale
dei soggetti;


d)
il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoroe il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della
massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 48 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale
e,
in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi,
sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio
Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita aldirettore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e
criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della. struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini,
adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone
la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle
esigenze dei cittadini.
Art. 49 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1.
Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali
per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e , in particolare, le attribuzioni e
le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e
servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2.
I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita
la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in
piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di
verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili di servizi spetta,
ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente
con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica
e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3.
L'organizzazione del Comune si articola in Settori, Servizi ed all’interno in Uffici o unità
operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente
più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante
il ricorso a strutture trasversali o di stàff intersettoriali.
4.
Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di
legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con lerappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge
e contrattuali in vigore.
Art. 50 - Organizzazione e stato giuridico del Personale

1. Il personale comunale è inquadrato secondo il sistema di
classificazione previsto dalCCNL e dall’ordinamento professionale perseguendo le finalità del miglioramento della
funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa
e della gestione delle risorse e attraverso il riconoscimento della professionalità
e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Lo Stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune
sono disciplinati dai Contratti Collettivi nazionali di Lavoro. Il Comune garantisce la
piena applicazione dei CCNL e della Contrattazione Integrativa Decentrata prevedendo
la progressione interna di carriera del personale dipendente sulla base delle esigenze
e necessità organizzative del lavoro.

3. I criteri le metodologie elaborate dal nucleo di valutazione nel rispetto del nuovo sistema
di classificazione del personale e del CCNL saranno stabiliti dal regolamento
degli uffici e servizi.
Art. 51 - Formazione del Personale

1. Il Comune assicura la formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento professionale
del personale garantendo uno stanziamento nel bilancio di previsione annuale.
2. L’Ente programma idonei percorso formativi, concludentisi con la verifica delle conoscenze
acquisite, e rilevante ai fini della progressione di carriera.
3. Al fine di garantire un idoneo e permanente percorso formativo l’ente promuove, forme
associative o di convenzionamento con altri Enti Locali e soggetti privati.
4. L’ammontare della percentuale di spesa per la formazione, le varie forme e metodologie
saranno stabilite dal regolamento degli uffici e servizi.
Art. 52 - Segretario comunale e Direttore generale

1.
Il Comune ha un Segretario comunale titolare nominato dal Sindaco, da cui dipende
funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti nell’apposito albo di cui all’articolo 98 del
T.U.E.L. n° 267/2000.
2.
La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha
nominato.
3.
Il Segretario cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del Sindaco
e continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato,
fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non
prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del
Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
4.
Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuniper la gestione consortile dell’ufficio del Segretario comunale.
5.
Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa
deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d’ufficio. La deliberazione di revoca
deve indicare dettagliatamente circostanze e motivi della violazione.
6.
Al Segretario comunale è consentito di controdedurre in un congruo termine, passato
infruttuosamente il quale, si intende revocato. In caso di presentazione di memoria
di replica, occorrerà procedere ad una nuova deliberazione che tenga conto delle
deduzioni addotte, seguita poi dal provvedimento sindacale.
7.
Al Segretario comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore generale
con provvedimento sindacale, ai sensi dell'articolo 51-bis, ultimo comma, della legge
142/1990. In tal caso, le funzioni di Segretario comunale e di Direttore Generale si
considerano autonome ed indipendenti e a tale principio si conforma il provvedimento
di revoca di una o di entrambe le funzioni.
8.
E’ fatta salva, in ogni caso, la diversa procedura indicata in sede di accordo contrattuale
collettivo, in ordine alla nomina ed alla revoca del Segretario comunale.
9.
Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti
dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
10.
Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza
giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.
Art. 53 - Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i
verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario comunale: a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità

dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il Segretario ha inoltre
funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta;
b) può rogare tutti i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia
necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali
nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto;
c) esercita gli ulteriori compiti attribuiti dai regolamenti o conferitigli dal Sindaco; d) sostituisce,
ove non sia presente il Direttore Generale, i responsabili di servizio in caso di
assenza per ferie o per malattia degli stessi o comunque per assenze giustificate.

3. Gli organi dell'Ente possono chiedere al Segretario comunale la consulenza giuridicoammimistrativa,
in relazione alla complessità di una determinata proposta deliberativa
o di determinazione, sotto forma di visto di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti,
o di sintetica consulenza scritta.
4. Egli riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei Consiglieri nonché le proposte
di revoca e la mozione di sfiducia.
Art. 54 - Compiti del Segretario quale Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi
di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia
ed efficienza tra i responsabili di servizio, che allo stesso rispondono nell'esercizio
delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco,
che può precedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in
cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee
di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano
dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi
forniti dal Sindaco. e dalla Giunta Comunale.
5. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi
o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti
dal Sindaco e dalla Giunta;
c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei
servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia
con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi
dei responsabili dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza
del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti. i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo
dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco
eventuali provvedimenti in merito;

i)
promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei
responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa
istruttoria curata dal servizio competente;

Art. 55 - Responsabili degli uffici e dei servizi


1. I responsabili degli uffici e dei servizi, nominati dal Sindaco con proprio Decreto, sono
individuati tra gli apicali dell’Ente.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base
alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo
le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Ad essi nell'ambito delle competenze loro assegnate sono attribuiti tutti i compiti di attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall’organo
politico ed alla gestione dell’attività dell'ente.
4. Ai Responsabili di Servizi sono attribuite tutte le competenze proprie spettanti ai Dirigenti
e limitatamente ai servizi loro assegnati tutte le funzioni di natura dirigenziale dicui al comma 3 dell’art. 51 della legge 08.06.1990, n.142.
Art. 56 - Funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti,
approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso
e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli
impegni di spesa e la relativa liquidazione.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e, svolgono inoltre
le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei
relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione
di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli
avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni; pronunciano le ordinanze di
demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione, emettono le ordinanze
di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione
delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
e) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione
di quelle di cui all'art. 38 della legge n. 142/199O;
f) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto
e adottano le sanzioni nel limiti,. e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
g) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio
e alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;
h) forniscono al direttore, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementiper la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
i) autorizzano le prestazioni .di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del
personale dipendente, secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;
j) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli

obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono nominare responsabili di procedimento
scelti tra il personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del
regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non
previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive
per il loro corretto espletamento.
Art. 57 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione e collaborazioni

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere al di fuori della
dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale diri

genziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano
presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare,
nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e
servizi a personale assunto con contratto. a tempo determinato o incaricato con contratto
di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del T.U.E.L. n° 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato,
salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
4. Con apposito regolamento potranno stabilirsi collaborazioni esterne ad alto contenuto
di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni
a termine.
5. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti
estranei all'amministrazione devono stabilirne:
-la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
-i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Capo VI

La responsabilità

Art. 58 - Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al
Comune i danni
derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, o il Segretario comunale, il Responsabile del Servizio che vengano a conoscenza,
direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti
che diano luogo a responsabilità a sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore
Regionale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento
della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario Comunale o ad un responsabile di
servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
Art. 59 - Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori che, nell'esercizio delle
funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti,
cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno
cagionato dall'amministratore,
dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a
norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni
violazione dei diritti
dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa
grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente
che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atto di
compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od
operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge
o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali
del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio chehanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che
abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

6. Gli amministratori, il segretario ed i dipendenti comunali possono essere assicurati per
i danni che arrechino, senza dolo, ai terzi o all'Amministrazione nell'esercizio delle
proprie competenze.


Capo VII

Norme transitorie e finali

Art. 60 - Forza normativa dello Statuto

1. Lo Statuto del Comune di Villaurbana è atto normativo che si inserisce, nella scala gerarchica
delle fonti di diritto, in posizione subordinata rispetto alla legge, la quale tuttavia,
in materia di ordinamento dei Comuni, trova il suo limite nell’art. 128 della Costituzione.
2. Il presente testo costituisce, nell’ambito dell’ordinamento comunale, norma secondaria
speciale, espressione della potestà statutaria autonoma del Comune, che viene riconosciuta
dal T.U.E.L. n° 267/2000, avente carattere di legge di principio.
Art. 61 - Modifiche allo Statuto

1. Le norme integrative o modificative del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio
Comunale con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati, da calcolare
senza computare il Sindaco.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive
sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la
relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati.
3. E' espressamente ammessa, ai sensi dell’art. 5 del presente statuto, l'iniziativa dei
soggetti della partecipazione per proporre al Consiglio Comunale modificazioni al
presente Statuto, da presentare mediante un progetto redatto in articoli.
4. Ad integrazione della previsione generale di cui al precedente art. 5, per le proposte di
modifica dello statuto è ammessa anche l’iniziativa da parte di un gruppo di almeno 70
membri della comunità.
Art. 62 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del positivo controllo da parte dell’organo regionale, lo Statuto
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Aut. Sardegna, affisso all'albo
pretorio per trenta giorni consecutivi, inviato al Ministero dell'interno per essere inserito
nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore dopo il decorso di 30 giorni dalla sua pubblicazione all’AlboPretorio Comunale.
Art. 63 - Attuazione dello Statuto.

1. Con l’entrata in vigore del presente Statuto sono caducate tutte le disposizioni con esso
incompatibili, nei limiti previsti dalla legge o dallo Statuto stesso.
2. I Regolamenti richiamati dal presente Statuto integrano l’efficacia sostitutiva dello Statuto
stesso.
3. Entro un anno dall’entrata in vigore dello Statuto dovranno essere introdotti o, se del
caso, adeguati, tutti i Regolamenti necessari secondo Statuto.
Art. 64 - Verifica della prima attuazione


1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale si riunisce
in seduta appositamente dedicata all’esame, sulla base di una relazione presentata
dal Sindaco, sentita la Giunta ed il Direttore Generale, il grado di attuazione dello
Statuto e le eventuali proposte di sua modifica.
- Il presente Statuto sostituisce integralmente le norme statutarie precedentemente approvate
con deliberazione del C.C. n° 65 del 3.10.1991.

Sottoposto su:  Mon, 21-Jan-2008, 10:35