IL TAR boccia il Ricorso dell'Unione dei Fenici

Data 29/6/2008 9:12:29 | Categoria: Politica Regionale

Dal sito Altra Voce leggo e riporto quanto segue:
la Regione incassa invece una vittoria sul fronte dell'Unione dei Comuni dei Fenici. Avevano chiesto alla Regione la presa d'atto dell'avvenuta costituzione dell'Unione e la concessione del relativo contributo regionale previsto per l'avvio.

I ricorrenti si sono appellati al silenzio inadempimento, ma in realtà la Regione ha emesso dei provvedimenti: due ed entrambi respingono la richiesta dell'Unione dei Comuni dei Fenici per mancanza del requisito della continuità territoriale: perché i comuni in oggetto appartengono ad ambiti territoriali ottimali diversi. Per il Tar, stavolta, la Regione ha ragione.

Le mie personali perplessità sull'Unione dei Fenici le avevo già esternate sul forum a partire dal 22 Maggio 2006.
Qui di seguito vi riporto copia della sentenza facilmente consultabile anche direttamente dal sito del TAR con i seguenti parametri: TAR CA 200801201.


Sent. N. 1201/2008
Ric. N. 338/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 338/08 proposto dall’Unione di Comuni dei Fenici, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Miscali, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Goito n. 24, presso lo studio dell’avv. Francesco A. Arca;

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Piero Contu e Roberto Murroni dell’Ufficio Legale dell’Ente, presso cui è elettivamente domiciliata, in Cagliari, Viale Trento n. 69;

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Giunta Regionale in ordine alla richiesta di presa d’atto dell’avvenuta costituzione dell’Unione di Comuni dei Fenici e del conseguente riconoscimento del finanziamento per il suo avvio, inoltrata in data 30.6.2006, reiterata in data 28.6.2007 e nuovamente reiterata in data 30.10.2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale ;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la Camera di consiglio del 7 maggio 2008 il consigliere Francesco Scano;

Uditi gli avvocati come da separato verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O E D I R I T T O

Con domanda in data 30.6.2006, reiterata in data 28.6.2007 e nuovamente reiterata in data 30.10.2007, l’Unione dei Comuni dei Fenici aveva chiesto alla Regione Autonoma della Sardegna la presa d’atto dell’avvenuta costituzione dell’Unione e la concessione del relativo contributo regionale previsto per l’avvio dell’Unione, in applicazione della legge regionale 2 agosto 2005 n. 12 e dell’art. 7 bis, comma 3 bis della legge regionale 1 giugno 1993 n. 25.

Con ricorso, notificato l’11 aprile 2008 e depositato il successivo giorno 19 dello stesso mese, la ricorrente impugna il silenzio inadempimento che si sarebbe formato sulle citate domande, chiedendo alla Sezione la dichiarazione dell’illegittimità dello stesso.

L’Amministrazione regionale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, chiedendone comunque il rigetto.

Alla Camera di consiglio del 7 maggio 2008 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

Il ricorso è inammissibile.

Sulla richiesta avanzata dall’Unione ricorrente si è pronunciato dapprima l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica con provvedimento del 28.1.2008 e poi il Direttore Generale dello stesso assessorato con provvedimento del 27 marzo 2008. Entrambi i provvedimenti respingono la richiesta per mancanza del requisito della continuità territoriale dei Comuni dell’Unione e perché i medesimi Comuni appartengono ad ambiti territoriali ottimali diversi.

La ricorrente sostiene che il silenzio non sia venuto meno in quanto i citati provvedimenti sono stati adottati da organi incompetenti, mentre sulla richiesta si sarebbe dovuta pronunciare la Giunta regionale.

L’osservazione non può essere condivisa.

L’incompetenza rilevata dalla ricorrente, peraltro in modo generico stante la mancata indicazione della norma che attribuirebbe la competenza alla Giunta, non giustifica la tesi sulla permanenza del silenzio, atteso che vi è comunque stata una determinazione al riguardo da parte dei citati organi regionali. I provvedimenti emessi da tali organi potranno essere giudicati affetti dal vizio di incompetenza solo previa rituale impugnazione degli stessi, ma fino al loro eventuale annullamento in sede giurisdizionale o in sede amministrativa (autotutela) non potrà disconoscersi la loro giuridica esistenza e, conseguentemente, la loro efficacia ed esecutività.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile giacché, al momento in cui è stato proposto, il silenzio era venuto meno per effetto dei citati provvedimenti.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA

Respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Amministrazione regionale, che liquida in complessivi € 1500,00 (millecinquecento), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 7 maggio 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l' intervento dei signori:

Rosa Panunzio, Presidente,

Francesco Scano, Consigliere, estensore;

Marco Lensi, consigliere.



Depositata in segreteria oggi 13/06/2008

Il Direttore di segreteria




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