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l'Amministrazione di Villaurbana Servizi Per il cittadino Scrivi al Comune di Villaurbana

Servizi del comune
Regolamenti comunali

Proposta di Regolamento per 

 

L’applicazione

dell'imposta comunale sulla PUBBLICITÀ

e per l’effettuazione del

 SERVIZIO delle PUBBLICHE AFFISSIONI

 

 

 

 

 

S O M M A R I O

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.    1  Oggetto del Regolamento

Art.    2  Ambito di applicazione

Art.    3  Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe

Art.    4  Piano generale degli impianti

Art.    5  Provvedimento per l’installazione di mezzi pubblicitari

Art.    6  Limitazioni e divieti

Art.    7  Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

 

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’

Art.    8  Oggetto

Art.    9  Soggetto passivo

Art. 10  Modalità di applicazione dell’imposta

Art. 11  Tariffe

Art. 12  Dichiarazione

Art. 13  Pagamento dell’imposta

Art. 14  Rimborsi

Art. 15  Accertamento d’ufficio e riscossione coattiva dell’imposta

Art. 16  Riduzioni dell’imposta

Art. 17  Esenzioni dall’imposta

 

CAPO iii - sanzioni

Art. 18  Sanzioni tributarie e interessi

Art. 19  Sanzioni amministrative

Art. 20  Gestione del Servizio

Art. 21  Norme finali

Art. 22  Entrata in vigore

 

 

 

 

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ E DELLE AFFISSIONI

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina della applicazione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant’altro richiesto dall’art.3, comma 3, del Decreto legislativo citato.

Agli effetti del presente regolamento per "imposta" e per "diritto" si intendono rispettivamente l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

 

Articolo 2 - Ambito territoriale di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l’effettuazione delle forme di pubblicità di cui all’art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:

· Dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

· Dall’art. 23 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall’art. 13 del D.Lgs 10 settembre 1993, n. 360;

· Dagli artt. Da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

· Dell’art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

· Dall’art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089;

· Dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l’effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

 

Articolo 3 - Gestione del servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune.

Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio a soggetti terzi iscritti nell’albo previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. In questo caso, laddove la normativa in vigore lo consenta alla parola "Comune" deve essere sostituita nel presente Regolamento la parola "Concessionario".

 

 

CAPO II

Disciplina della pubblicità

 

Articolo 4 - Disciplina generale

Nell’installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell’effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.

Si applicano, per le violazioni suddette, le sanzioni previste dall’art. 24 del D.Lgs n. 507/1993, indicate nell’art. 42 del presente regolamento.

 

Articolo 5 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

Nell’ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all’art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all’art.22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l’apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell’ambiente nel quale sono inseriti.

Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d’immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l’installazione, con idonee modalità d’inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 6 dicembre 1992, n. 495.

Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall’art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.

La collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari è vietata nell’ambito e in prossimità delle mura urbane e nelle Vie e nelle Piazze di interesse storico o architettonico. Per le sole iniziative dell’Amministrazione Comunale e/o per quelle da essa patrocinate è consentito l’apposizione di striscioni, pubblicizzanti manifestazioni di interesse cittadino.

Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

 

 

 

Articolo 6 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

L’installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati, è soggetta alle condizioni previste dall’art. 23 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall’art. 13 del D.lgs. 10 settembre 1993, n. 360

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non possono superare, nel centro abitato, la superficie di mq. 18. Fuori del centro abitato non debbono superare la superficie di mq. 8, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di mq. 20.

La totalità dei cartelli destinata alla affissione pubblica non può superare la superficie complessiva di mq.            di cui  30% destinati alle affissioni di natura istituzionale e sociale e il 70% destinata alle affissioni di natura commerciale. Gli spazi da attribuire a soggetti privati per l’effettuazione di affissioni dirette, non possono superare il       %  della superficie degli spazi  destinati alle affissioni di natura commerciale.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno dei cartelli devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e saldamente ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le strutture suddette costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l’adempimento degli obblighi deve essere documentato, prima del ritiro dell’autorizzazione richiesta, ai sensi dell’art. 53 del regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono devono essere conformi a quanto stabilito dall’art. 49 del regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati deve essere effettuato nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 51 del regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Il posizionamento dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari nel centro abitato deve essere effettuato nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 51 del regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Tutte le distanze di cui al comma precedente non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli.

Le disposizioni relative alle distanze minime ed al divieto di posizionamento in curva non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli. Fuori dai centri abitati dovrà essere rispettata, comunque, una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata.

Lungo le strade e in prossimità di esse è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla presentazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre. Qualora ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a mq. 1 non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed altri mezzi pubblicitari. I cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile devono avere un periodo di variabilità non inferiore a 10 secondi, se posti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

Nei centri abitati l’occupazione di marciapiedi da parte dei cartelli o altri mezzi pubblicitari può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m. 2. Le occupazioni già esistenti anteriormente all’entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada (01.01.93), nelle zone di rilevanza storico -ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, possono essere autorizzate in deroga alla norma sopraccitata a condizione che tale occupazione non crei ostacolo o, comunque, impedimento alle persone invalide e che sia garantita una zona adeguata per la circolazione e di pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Le limitazioni di cui sopra non si applicano alle transenne parapedonali purché i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni.

 

Articolo 7 - Tipologia dei mezzi pubblicitari

Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, in:

Pubblicità ordinaria;

Pubblicità effettuata con veicoli;

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;

Pubblicità varia .

La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, e con manifesti. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell’art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia". E’ compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all’esposizione di tali mezzi.

La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

·         Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all’interno ed all’esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";

·         Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell’impresa". Per l’effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

E’ compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schemi o pareti riflettenti.

 

La pubblicità varia comprende:

·         La pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";

·         La pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d’acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";

·         La pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";

·         La pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";

·         La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

 

Articolo 8 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall’art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l’osservanza di quanto stabilito dall’art. 8 del presente regolamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l’art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 9 all’interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.

E’ vietato il lancio o getto dei volantini. Il volantinaggio potrà essere effettuato solo tramite consegna a mano del volantino o apposizione nelle cassette delle lettere. Il volantinaggio non dovrà mai assumere la forma di concorrenza sleale, per cui non può essere effettuato nelle vicinanze di attività o esercizi commercialmente in concorrenza con l’oggetto del volantino stesso.

Chiunque viola la disposizione del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 23 del Nuovo Codice della strada.

 

Articolo 9 – Autorizzazioni

Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.

Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta. Tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell’art. 23 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

 

Il soggetto interessato al rilascio dell’autorizzazione presenta la domanda presso l’ufficio comunale, in originale e copia, allegando:

·         Una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e verranno posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

·         Un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l’indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;

·         Una planimetria con indicata la posizione nella quale s’intende collocare il mezzo;

·         Il nullaosta tecnico dell’ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale. Per l’installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l’autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

Copia della domanda viene restituita con l’indicazione:

·         Della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;

·         Del funzionario responsabile del procedimento;

·         Della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;

·         Del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento.

Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 60 giorni dalla presentazione concede o nega l’autorizzazione. Il diniego deve essere motivato.

La diffusione del messaggio pubblicitario potrà essere effettuata, in ogni caso, solo dopo presentazione della dichiarazione ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità.

Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall’art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari possono essere destinati alla pubblicità permanente e a quella temporanea. La pubblicità installata su un cartello non può comunque avere una durata inferiore a mesi uno se nel centro abitato, e a mesi tre fuori dal centro abitato ad eccezione di quelli destinati alla affissione di manifesti. I cartelli pubblicitari installati nelle vicinanze o pertinenze di un esercizio commerciale possono essere autorizzati solo per propagandare iniziative, limitate nel tempo, quali svendite, saldi etc. Le insegne provvisorie debbono essere rimosse non appena installata l’insegna permanente. Il Titolare dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 53 comma 6 del Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada, per variare il messaggio pubblicitario deve darne comunicazione al Comune allegando il bozzetto del nuovo messaggio. Trascorsi 15 giorni senza nessuna comunicazione da parte dell’Ufficio competente, la nuova immagine si intende autorizzata.

Per l’adeguamento delle forme di pubblicità autorizzate all’atto di entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, si procede ai sensi dell’art. 58 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della strada e dell’art. 127 del D.Lgs.10.09.93 n. 360.

 

 

Articolo 10 - Obblighi del titolare dell’autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di:

·         Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

·         Effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

·         Adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell’autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

·         Provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell’autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta del Comune.

In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall’art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.

 

CAPO III

Il piano generale degli impianti pubblicitari

 

Articolo 11 - Criteri generali

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.

Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni. La seconda parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna.

Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.

Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi di pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.

Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall’anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell’espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Articolo 12 - La pubblicità esterna

Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

Per l’installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse, il piano individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

Nell’interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nullaosta tecnico dell’ente proprietario:

·         Le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l’installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell’ambito di quelle massime stabilite dall’art. 6. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;

·         Le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l’installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;

·         Le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

Il piano comprende:

·         La definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l’installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell’interno e dall’esterno;

·         La definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);

·         I criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.

Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell’art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

 

Articolo 13 - Gli impianti per le pubbliche affissioni

La prima parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

·         Vetrine per l’esposizione di manifesti;

·         Stendardi porta manifesti;

·         Tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l’affissione di manifesti;

·         Superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;

·         Da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;

·         Da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l’affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l’indicazione "Comune di Pisa - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell’impianto.

L’installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni del presente Regolamento e del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

·         La destinazione dell’impianto;

·         L’ubicazione;

·         La tipologia;

·         La dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l’impianto contiene;

·         La numerazione dell’impianto ai fini della sua individuazione.

Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l’elenco degli impianti con il numero distintivo, l’ubicazione, la destinazione e la superficie.

La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma dell’art. 6 può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1 gennaio dell’anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell’ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l’utilizzazione dell’impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l’impianto non viene usufruito, semprechè l’utilizzazione non sia superiore a tre mesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DEL SERVIZIO E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

 

CAPO I

Disciplina generale

 

Articolo 14 - Applicazione dell’imposta e del diritto

In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un’imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

 

Art.icolo 15 - Classificazione del Comune

In base alla popolazione residente al 31.12.2001, penultimo precedente a quello in corso al momento di adozione del presente regolamento, il Comune ai fini della applicazione dell’imposta e del tributo è classificato, nella V classe.

Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l’adeguamento delle tariffe per l’anno successivo.

 

Articolo 16 - Deliberazione delle tariffe

Le tariffe dell’imposta e del diritto sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell’anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s’intendono prorogate di anno in anno.

Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dalla data di esecutività dell’atto.

 

Articolo 17 - Categoria delle località. Maggiorazione.

Le località del territorio del Comune, che è classificato nella V classe, sono suddivise in due categorie, denominate speciale e normale, in relazione alla loro importanza, agli effetti dell’applicazione:

·         Dell’imposta sulla pubblicità;

·         Del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali.

Nella categoria speciale è applicata una maggiorazione della tariffa normale dell’imposta e del diritto fino ad un massimo del 150 (centocinquanta) per cento.

La Giunta comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno, può deliberare la nuova misura della maggiorazione da applicare alle tariffe della categoria speciale per l’anno successivo, entro il limite massimo del 150% della tariffa normale stabilito dalla legge. Quando non sono approvate modifiche, continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.

Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell’elenco allegato al presente regolamento, per costituirne parte integrante, sotto la lettera A. La loro superficie complessiva non supera il trentacinque per cento (35%) di quella del "centro abitato" delimitato, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con deliberazione della Giunta comunale n. del esecutiva ai sensi di legge.

La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati nella categoria speciale non è superiore alla metà di quella complessiva stabilita dall’art. 6 del presente regolamento e verrà mantenuta entro tale limite nel caso di future modifiche del piano degli impianti stessi.

 

Articolo 18 - Stagione turistica - maggiorazione

Il Comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili dagli indici oggettivi di ricettività, può applicare per complessivi quattro mesi all’anno, da maggio a settembre, una maggiorazione percentuale delle tariffe da determinare dalla Giunta Municipale in sede di approvazione delle tariffe annuale, per:

·         l’imposta sulla pubblicità;

·         il diritto per le pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale.

La maggiorazione della tariffa mensile dell’imposta sulla si applica per tutta la stagione turistica, fino alla durata massima di 4 mesi, secondo quanto stabilito nel comma predetto.

La Giunta comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno, può deliberare la nuova misura della maggiorazione da applicare per la durata della stagione turistica per l’anno successivo, entro il limite massimo del 50% delle tariffe, stabilito dalla legge. Quando non sono approvate modifiche continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.

 

Articolo 19 - Funzionario responsabile

La Giunta Municipale nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il funzionario è individuato nell’ambito del Servizio Tributi del Comune, su proposta del responsabile di Settore Finanze e Tributi.

Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

 

 

 

Articolo 20 - Pagamento dell’imposta e del diritto

L’imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l’importo annuale sia superiore a Euro 1500 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

L’imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell’effettuazione, al momento della dichiarazione.

Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l’attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d’imposta per essere esibite per eventuali controlli.

La riscossione coattiva dell’imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt.67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato di regola ogni anno.

 

CAPO II

Imposta sulla pubblicità disciplina e tariffe

 

Articolo 21 - Presupposto dell’imposta

E’ soggetta all’imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica, diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni, anche se con pagamento del biglietto.

Si considerano rilevanti ai fini dell’imposizione:

I messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

I messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato;

I mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un’attività.

 

Articolo 22 - Soggetto passivo

Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.

E’ obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta colui che produce o vende beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all’obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell’imposta. Allo stesso è notificato l’eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell’imposta, accessori e spese.

Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l’ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti per il recupero del credito d’imposta, accessori e spese.

 

Articolo 23 - Modalità di applicazione dell’imposta

Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria sono assoggettate all’imposta per la superficie corrispondente all’ideale misura piana in cui sono comprese.

Agli effetti del calcolo delle superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l’efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell’utenza all’esterno od all’interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall’ufficio comunale, previo pagamento dell’imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell’esposizione.

 

Articolo 24 - Dichiarazione

La dichiarazione di cui all’art.8 del D.Lgs.507/93 deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell’imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l’integrazione dell’imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l’attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, con le modalità stabilite nel Regolamento sulla Contabilità, con spese postali a carico dell’utente.

 

Articolo 25 - Rettifica ed accertamento d’ufficio

Nell’avviso da notificare al contribuente a rettifica o per l’accertamento d’ufficio dell’imposta devono essere precisate:

·         L’ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico;

·         Il responsabile del procedimento se diverso dal Funzionario di cui al comma successivo;

·         Il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell’imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l’indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

 

 

 

Articolo 26 - Riduzioni - presupposti

La tariffa dell’imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:

·        per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

·        per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

·        per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Per la pubblicità, avente le caratteristiche e finalità di cui all’art. 16 del Dlgs. 507/93, l’attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

I comitati, le associazioni, le fondazioni e ogni altro Ente che non persegua scopi di lucro, ai fini della riduzione di cui all’art. 16, Dlgs 507/93, devono presentare, all’ufficio comunale competente, idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare della riduzione.

 

Articolo 27 - Imposta sulla pubblicità – esenzioni

Ai fini dell’esenzione dall’imposta di cui all’art. 17 del Dlgs. 507/93 si considera:

·        la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

·       gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

·        la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

·        la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

·        la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

·        la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

·        le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

·        le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività  cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

 

Ai fini dell’esenzione dall’imposta di cui all’art. 17 del Dlgs. 507/93 l’attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

I comitati, le associazioni, le fondazioni e ogni altro Ente che non persegua scopi di lucro, ai fini dell’esenzione di cui all’art. 17, Dlgs 507/93, devono presentare in visione all’ufficio comunale competente idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione. La mancata presentazione dei documenti suddetti comporta l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità, non essendo stato provato il diritto all’esenzione.

 

CAPO III

Il servizio delle pubbliche affissioni

 

Articolo 28 - Finalità del servizio

Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l’affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dal precedente art. 6 di messaggi diffusi nell’esercizio di attività commerciali.

I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche, sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l’affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all’art. 20 e 21 del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507.

I manifesti che diffondono messaggi relativi all’esercizio di un’attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

 

 

Articolo 29 - Spazi per affissioni - superficie

La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative alla attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole alla amministrazione dell’Ente e per provvedere tempestivamente all’esercizio dei loro diritti.

I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli impianti a ciò destinati, nei limiti della capienza degli stessi.

I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l’effettuazione di affissioni dirette negli impianti a ciò destinati, sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell’art. 12 del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto.

 

 

 

Articolo 30 - Prenotazioni - registro

L’affissione s’intende prenotata dal momento in cui perviene all’ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall’attestazione dell’avvenuto pagamento del diritto.

Le commissioni sono iscritte nell’apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.

Il registro cronologico è tenuto presso l’ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Il committente può richiedere espressamente che l’affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

 

Articolo 31 - Criteri e modalità per l’espletamento del servizio

I manifesti devono essere fatti pervenire all’ufficio comunale nell’orario di apertura, a cura del committente, almeno tre giorni prima di quello dal quale l’affissione deve avere inizio.

I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l’oggetto del messaggio pubblicitario e :

per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;

per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi.

Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all’ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.

Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell’ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.

I manifesti pervenuti per l’affissione senza la relativa commissione formale e l’attestazione dell’avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz’altro avviso.

 

Articolo 32 - Norma di rinvio

Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l’imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

 

Articolo 33 - Mancanza di spazi disponibili

L’annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente, escluso il rimborso delle spese postali. L’ufficio comunale provvede a rimborsare la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell’avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l’ufficio per 30 giorni. I manifesti non affissi restano a disposizione dell’utente presso l’ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione.

Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all’affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l’ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro tre giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l’ufficio comunale provvede all’affissione nei termini e per le quantità rese note all’utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell’utente presso l’ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione.

 

CAPO V

Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe

 

Articolo 34 - Tariffe - applicazione e misura

Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe  V dal secondo comma dell’art.19 del D.Lgs.507/93. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previste, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

Qualora il committente richieda espressamente che l’affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

 

Articolo 35 - Tariffa - Riduzioni

La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà :

·         Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l’esenzione;

·         Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

·         Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

·         Per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

·         Per gli annunci mortuari.

Le riduzioni non sono cumulabili.

 

Articolo 36 - Tariffa - esenzioni

Per i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio, si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statuarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità.

Per i manifesti la cui affissione sia obbligatoria per legge il soggetto che richiede l’affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l’affissione sia obbligatoria.

Per l’affissione gratuita dei manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall’autorità competente.

 

TITOLO III

Sanzioni, Contenzioso, Entrata in vigore

     

Articolo 37 - Sanzioni Amministrative

Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell’Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.

 

Alle violazioni delle disposizioni di cui al primo comma si applicano le sanzioni previste dagli articoli 23 e 24 del Decreto Legislativo 507/93. Si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

 

Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l’ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall’accertamento delle violazioni.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall’applicazione della sanzione, il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l’immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all’accertamento d’ufficio dell’imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l’applicazione delle soprattasse e , se dovuti, degli interessi, previsti nel presente regolamento.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell’imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell’ordinanza stessa, d’importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all’impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

Per le violazioni di natura tributaria si rendono applicabili i decreti legislativi 507/93 e 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e loro successive modifiche.

Articolo 38 - Giurisdizione tributaria

La giurisdizione tributaria per l’imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs.31 dicembre 1992, n. 546.

Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l’indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell’art.20 del decreto richiamato nel precedente comma.

 

Articolo 39 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dal 1^ gennaio 2004.