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Sabato 17 Maggio 2025
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Proposta di Regolamento per
L’applicazione
dell'imposta
comunale sulla PUBBLICITÀ
e per
l’effettuazione del
SERVIZIO
delle PUBBLICHE AFFISSIONI
S O M M A R I O
CAPO I -
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1 Oggetto del Regolamento
Art.
2 Ambito di applicazione
Art.
3 Classificazione del Comune per la
determinazione delle tariffe
Art.
4 Piano generale degli impianti
Art.
5 Provvedimento per l’installazione di
mezzi pubblicitari
Art.
6 Limitazioni e divieti
Art.
7 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
CAPO
II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
Art.
8 Oggetto
Art.
9 Soggetto passivo
Art.
10 Modalità di applicazione dell’imposta
Art.
11 Tariffe
Art.
12 Dichiarazione
Art.
13 Pagamento dell’imposta
Art.
14 Rimborsi
Art.
15 Accertamento d’ufficio e riscossione coattiva
dell’imposta
Art.
16 Riduzioni dell’imposta
Art.
17 Esenzioni dall’imposta
CAPO
iii - sanzioni
Art.
18 Sanzioni tributarie e interessi
Art.
19 Sanzioni amministrative
Art.
20 Gestione del Servizio
Art.
21 Norme finali
Art.
22 Entrata in vigore
TITOLO I
DISCIPLINA DELLA
PUBBLICITA’ E DELLE AFFISSIONI
Capo I
Disposizioni
generali
Articolo 1 - Oggetto del
regolamento
Il presente regolamento adottato
ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni
legislative, integra la disciplina della applicazione della
imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, nonché della gestione del servizio delle pubbliche
affissioni, contenuta nel decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali,
stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e
quant’altro richiesto dall’art.3, comma 3, del Decreto
legislativo citato.
Agli effetti del presente
regolamento per "imposta" e per "diritto" si
intendono rispettivamente l’imposta comunale sulla
pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
Articolo 2 - Ambito territoriale
di applicazione
Le disposizioni del presente
regolamento disciplinano l’effettuazione delle forme di
pubblicità di cui all’art. 1 in tutto il territorio del
Comune, tenuto conto di quanto stabilito:
· Dal Capo I del D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507;
· Dall’art. 23 del D.Lgs 30
aprile 1992, n. 285, modificato dall’art. 13 del D.Lgs 10
settembre 1993, n. 360;
· Dagli artt. Da 47 a 59 del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
· Dell’art. 14 della legge
29 giugno 1939, n. 1497;
· Dall’art. 22 della legge 1
giugno 1939, n. 1089;
· Dalle altre norme che
stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per
l’effettuazione, in determinati luoghi e su particolari
immobili, di forme di pubblicità esterna.
Articolo 3 - Gestione del servizio
La gestione del servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e
delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal
Comune.
Il Comune, qualora lo ritenga più
conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può
affidare in concessione il servizio a soggetti terzi iscritti
nell’albo previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507. In questo caso, laddove la normativa in vigore lo
consenta alla parola "Comune" deve essere sostituita
nel presente Regolamento la parola "Concessionario".
CAPO II
Disciplina della
pubblicità
Articolo 4 - Disciplina generale
Nell’installazione degli
impianti e degli altri mezzi pubblicitari e
nell’effettuazione delle altre forme di pubblicità e
propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle
leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste
nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
Le altre forme pubblicitarie non
autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle
norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la
diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
Si applicano, per le violazioni
suddette, le sanzioni previste dall’art. 24 del D.Lgs n.
507/1993, indicate nell’art. 42 del presente regolamento.
Articolo 5 - Divieti di
installazione ed effettuazione di pubblicità
Nell’ambito ed in prossimità
dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali,
paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il
collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con
il previo consenso di cui all’art. 14 della legge 29 giugno
1939, n. 1497.
Sugli edifici e nei luoghi di
interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane
monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui
all’art.22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di
cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici
adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate
adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di
pubblicità. Può essere autorizzata l’apposizione sugli
edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi
di indicazione, di materiale e stile compatibile con le
caratteristiche architettoniche degli stessi e dell’ambiente
nel quale sono inseriti.
Nelle località di cui al primo
comma e sul percorso d’immediato accesso agli edifici di cui
al secondo comma può essere autorizzata l’installazione,
con idonee modalità d’inserimento ambientale, dei segnali
di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt.
131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 6
dicembre 1992, n. 495.
Lungo le strade, in vista di esse
e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall’art. 23
del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285, modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993,
n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3,
capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16
dicembre 1992, n. 495.
La collocazione di cartelli e
altri mezzi pubblicitari è vietata nell’ambito e in
prossimità delle mura urbane e nelle Vie e nelle Piazze di
interesse storico o architettonico. Per le sole iniziative
dell’Amministrazione Comunale e/o per quelle da essa
patrocinate è consentito l’apposizione di striscioni,
pubblicizzanti manifestazioni di interesse cittadino.
Nelle adiacenze degli edifici di
interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali,
delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di
riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di
pubblicità fonica.
Articolo 6 - Condizioni e
limitazioni per la pubblicità lungo le strade
L’installazione di mezzi
pubblicitari lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri
abitati, è soggetta alle condizioni previste dall’art. 23
del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall’art. 13
del D.lgs. 10 settembre 1993, n. 360
I cartelli e gli altri mezzi
pubblicitari non possono superare, nel centro abitato, la
superficie di mq. 18. Fuori del centro abitato non debbono
superare la superficie di mq. 8, ad eccezione delle insegne poste
parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono
raggiungere la superficie di mq. 20.
La totalità dei cartelli
destinata alla affissione pubblica non può superare la
superficie complessiva di mq.
di cui 30% destinati alle affissioni di natura
istituzionale e sociale e il 70% destinata alle affissioni di
natura commerciale. Gli spazi da attribuire a soggetti privati
per l’effettuazione di affissioni dirette, non possono
superare il % della
superficie degli spazi destinati alle affissioni di natura
commerciale.
I cartelli e gli altri mezzi
pubblicitari devono essere realizzati con materiali non
deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di
sostegno dei cartelli devono essere calcolate per resistere alla
spinta del vento e saldamente ancorate, sia globalmente che nei
singoli elementi.
Qualora le strutture suddette
costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è
regolamentata da specifiche norme, l’adempimento degli
obblighi deve essere documentato, prima del ritiro
dell’autorizzazione richiesta, ai sensi dell’art. 53
del regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
I cartelli e gli altri mezzi
pubblicitari devono devono essere conformi a quanto stabilito
dall’art. 49 del regolamento di attuazione del Nuovo Codice
della Strada.
Il posizionamento dei cartelli e
degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati deve
essere effettuato nel rispetto di quanto stabilito dall’art.
51 del regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
Il posizionamento dei cartelli e
di altri mezzi pubblicitari nel centro abitato deve essere
effettuato nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 51 del
regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
Tutte le distanze di cui al comma
precedente non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi
pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia
dei veicoli.
Le disposizioni relative alle
distanze minime ed al divieto di posizionamento in curva non si
applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati
in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli. Fuori dai
centri abitati dovrà essere rispettata, comunque, una distanza
non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata.
Lungo le strade e in prossimità
di esse è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi
pubblicitari abbinati alla presentazione di servizi per gli
utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti,
panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre. Qualora
ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di
esposizione inferiore a mq. 1 non si applicano le distanze
rispetto ai cartelli ed altri mezzi pubblicitari. I cartelli ed
altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile devono avere un
periodo di variabilità non inferiore a 10 secondi, se posti in
posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
Nei centri abitati
l’occupazione di marciapiedi da parte dei cartelli o altri
mezzi pubblicitari può essere consentita fino ad un massimo
della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai
fabbricati e purché rimanga libera una zona per la circolazione
dei pedoni larga non meno di m. 2. Le occupazioni già esistenti
anteriormente all’entrata in vigore del Nuovo Codice della
Strada (01.01.93), nelle zone di rilevanza storico -ambientale,
ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche
della strada, possono essere autorizzate in deroga alla norma
sopraccitata a condizione che tale occupazione non crei ostacolo
o, comunque, impedimento alle persone invalide e che sia
garantita una zona adeguata per la circolazione e di pedoni e
delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Le
limitazioni di cui sopra non si applicano alle transenne
parapedonali purché i messaggi pubblicitari siano posti solo
sulla faccia rivolta ai pedoni.
Articolo 7 - Tipologia dei mezzi
pubblicitari
Le tipologie pubblicitarie oggetto
del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs 15
novembre 1993, n. 507, in:
Pubblicità ordinaria;
Pubblicità effettuata con
veicoli;
Pubblicità effettuata con
pannelli luminosi e proiezioni;
Pubblicità varia .
La pubblicità ordinaria è
effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe,
stendardi, e con manifesti. Per le definizioni relative alle
insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi
pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1,
3, 5, 6, 7 e 8 dell’art. 47 del regolamento emanato con
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli
"altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali
reclamistici" ed esclusi gli "striscioni",
disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla
"pubblicità varia". E’ compresa nella
"pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante
affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di
manifesti e simili su apposite strutture adibite
all’esposizione di tali mezzi.
La pubblicità effettuata con
veicoli è distinta come appresso:
·
Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui
all’interno ed all’esterno di veicoli in genere, di uso
pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità
ordinaria con veicoli";
·
Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà
dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi
i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita
"pubblicità con veicoli dell’impresa". Per
l’effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le
disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato
con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
La pubblicità con pannelli
luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe
strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi,
lampadine e simili, mediante controllo elettronico,
elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la
variabilità del messaggio o la sua visione in forma
intermittente, lampeggiante o similare.
E’ compresa fra la
"pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata
in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive,
proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schemi o
pareti riflettenti.
La pubblicità varia comprende:
·
La pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine
od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di
seguito definita "pubblicità con striscioni";
·
La pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili
mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti
o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d’acqua o
fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito
definita "pubblicità da aeromobili";
·
La pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita
"pubblicità con palloni frenati";
·
La pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con
veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario,
oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi
pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma
ambulante";
·
La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e
simili, definita "pubblicità fonica".
Articolo 8 - Caratteristiche e
modalità di installazione e manutenzione
I cartelli e gli altri mezzi
pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed
essere installati con le modalità e cautele prescritte
dall’art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con
l’osservanza di quanto stabilito dall’art. 8 del
presente regolamento.
Le sorgenti luminose, i cartelli e
gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati,
lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita
l’installazione, devono essere conformi a quanto prescrive
l’art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
La installazione di pannelli e di
altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di
cui al quarto comma del precedente art. 9 all’interno dei
centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene
concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele
stabilite dal presente regolamento.
E’ vietato il lancio o getto
dei volantini. Il volantinaggio potrà essere effettuato solo
tramite consegna a mano del volantino o apposizione nelle
cassette delle lettere. Il volantinaggio non dovrà mai assumere
la forma di concorrenza sleale, per cui non può essere
effettuato nelle vicinanze di attività o esercizi
commercialmente in concorrenza con l’oggetto del volantino
stesso.
Chiunque viola la disposizione del
presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa
prevista dall’art. 23 del Nuovo Codice della strada.
Articolo 9 – Autorizzazioni
Il rilascio delle autorizzazioni
al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri
mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree
pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto
alle disposizioni stabilite dall’art. 53 del D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve
essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal
successivo terzo comma.
Il rilascio delle autorizzazioni
al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe,
cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di
competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta. Tecnico
dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o
provinciale, in conformità al quarto comma dell’art. 23 del
D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
Il soggetto interessato al
rilascio dell’autorizzazione presenta la domanda presso
l’ufficio comunale, in originale e copia, allegando:
·
Una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la
quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare
ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e verranno posti in
opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità
alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e
persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
·
Un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con
l’indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale
viene realizzato ed installato;
·
Una planimetria con indicata la posizione nella quale
s’intende collocare il mezzo;
·
Il nullaosta tecnico dell’ente proprietario della strada, se
la stessa non è comunale. Per l’installazione di più mezzi
pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola
auto-attestazione. Se l’autorizzazione viene richiesta per
mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata
una sola copia dello stesso.
Copia della domanda viene
restituita con l’indicazione:
·
Della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
·
Del funzionario responsabile del procedimento;
·
Della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di
fax;
·
Del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà
emesso il provvedimento.
Il responsabile del procedimento
istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici
delle unità organizzative interne ed entro 60 giorni dalla
presentazione concede o nega l’autorizzazione. Il diniego
deve essere motivato.
La diffusione del messaggio
pubblicitario potrà essere effettuata, in ogni caso, solo dopo
presentazione della dichiarazione ai fini dell’applicazione
dell’imposta sulla pubblicità.
Il Comune provvede agli
adempimenti prescritti dall’art. 53, commi 9 e 10, del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
I cartelli e gli altri mezzi
pubblicitari possono essere destinati alla pubblicità permanente
e a quella temporanea. La pubblicità installata su un cartello
non può comunque avere una durata inferiore a mesi uno se nel
centro abitato, e a mesi tre fuori dal centro abitato ad
eccezione di quelli destinati alla affissione di manifesti. I
cartelli pubblicitari installati nelle vicinanze o pertinenze di
un esercizio commerciale possono essere autorizzati solo per
propagandare iniziative, limitate nel tempo, quali svendite,
saldi etc. Le insegne provvisorie debbono essere rimosse non
appena installata l’insegna permanente. Il Titolare
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 53
comma 6 del Regolamento di attuazione del nuovo Codice della
Strada, per variare il messaggio pubblicitario deve darne
comunicazione al Comune allegando il bozzetto del nuovo
messaggio. Trascorsi 15 giorni senza nessuna comunicazione da
parte dell’Ufficio competente, la nuova immagine si intende
autorizzata.
Per l’adeguamento delle forme
di pubblicità autorizzate all’atto di entrata in vigore del
Nuovo Codice della Strada e non rispondenti alle disposizioni
dello stesso, si procede ai sensi dell’art. 58 del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della
strada e dell’art. 127 del D.Lgs.10.09.93 n. 360.
Articolo 10 - Obblighi del
titolare dell’autorizzazione
Il titolare
dell’autorizzazione ha l’obbligo di:
·
Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei
cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture
di sostegno;
·
Effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle
condizioni di sicurezza;
·
Adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite
dal Comune, sia al momento del rilascio dell’autorizzazione,
sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
·
Provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca
dell’autorizzazione o del venir meno delle condizioni di
sicurezza previste all’atto dell’installazione o di
motivata richiesta del Comune.
In ogni cartello o mezzo
pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta
prescritta dall’art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
CAPO III
Il piano generale
degli impianti pubblicitari
Articolo 11 - Criteri generali
La pubblicità esterna e le
pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo
Comune in conformità al piano generale degli impianti
pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei
criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal
presente regolamento.
Il piano degli impianti
pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte definisce
la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le
pubbliche affissioni. La seconda parte determina gli ambiti del
territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di
pubblicità esterna.
Il piano generale degli impianti
pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi
dalla Giunta Comunale.
Alla formazione del piano provvede
un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali
responsabili dei servizi di pubblicità ed affissioni,
urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il
servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro
il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il
progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione
Edilizia. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della
Commissione o preso atto della scadenza del termine senza
osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è
approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.
Il piano generale degli impianti
può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni
anno, con decorrenza dall’anno successivo per effetto delle
variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune,
dell’espansione dei centri abitati, dello sviluppo della
viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata
nella motivazione del provvedimento di modifica.
Articolo 12 - La pubblicità
esterna
Il piano comprende i mezzi
destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle
quali è consentita la loro installazione nel territorio
comunale.
Per l’installazione dei mezzi
pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali
ed in vista di esse, il piano individua le località e le
posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico
interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei
luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a
limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
Nell’interno dei centri
abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi
pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali,
statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo
nullaosta tecnico dell’ente proprietario:
·
Le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o
private, concesse dal soggetto proprietario, può essere
autorizzata l’installazione di mezzi pubblicitari e le
dimensioni per gli stessi consentite nell’ambito di quelle
massime stabilite dall’art. 6. Per quanto possibile
individua le zone utilizzabili per le predette installazioni
pubblicitarie;
·
Le caratteristiche degli edifici sui quali può essere
autorizzata l’installazione di cartelli ed altri mezzi
pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
·
Le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne,
targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi,
illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle
sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle
caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
Il piano comprende:
·
La definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche,
strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in
disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei
quali può essere autorizzata l’installazione di mezzi per
la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso
forme di comunicazione visiva od acustica percepibili
nell’interno e dall’esterno;
·
La definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di
proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le
attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
·
I criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la
collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di
striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.
Per la pubblicità esterna
effettuata mediante installazione di impianti e mezzi
pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su
pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed
altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a
qualsiasi titolo, al Comune, l’applicazione
dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché
il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o
locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Comunale,
secondo quanto previsto dal settimo comma dell’art. 9 del
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Articolo 13 - Gli impianti per le
pubbliche affissioni
La prima parte del piano degli
impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire
alle pubbliche affissioni.
Gli impianti per le pubbliche
affissioni possono essere costituiti da:
·
Vetrine per l’esposizione di manifesti;
·
Stendardi porta manifesti;
·
Tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali,
realizzate in materiali idonei per l’affissione di
manifesti;
·
Superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da
muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente
predisposte per questo servizio;
·
Da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere
provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo
costruiti;
·
Da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio,
tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente
regolamento.
Tutti gli impianti hanno, di
regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati
in posizioni che consentono la libera e totale visione e
percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per
tutti i lati che vengono utilizzati per l’affissione.
Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta
con l’indicazione "Comune di Pisa - Servizio Pubbliche
Affissioni" ed il numero di individuazione
dell’impianto.
L’installazione di impianti
per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni
del presente Regolamento e del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e
del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Il piano per gli impianti per le
pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
·
La destinazione dell’impianto;
·
L’ubicazione;
·
La tipologia;
·
La dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che
l’impianto contiene;
·
La numerazione dell’impianto ai fini della sua
individuazione.
Il piano degli impianti per le
pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo
comprendente l’elenco degli impianti con il numero
distintivo, l’ubicazione, la destinazione e la superficie.
La ripartizione degli spazi di cui
al terzo comma dell’art. 6 può essere rideterminata ogni
due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e
che entra in vigore dal 1 gennaio dell’anno successivo,
qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti
eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie,
rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse
assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
Il Comune ha facoltà di
provvedere allo spostamento dell’ubicazione di impianti per
le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario
per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di
opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi
impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette,
convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al
momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di
continuare l’utilizzazione dell’impianto nella nuova
sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il
rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale
l’impianto non viene usufruito, semprechè
l’utilizzazione non sia superiore a tre mesi.
TITOLO II
DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DEL SERVIZIO E DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
CAPO I
Disciplina generale
Articolo 14 - Applicazione
dell’imposta e del diritto
In conformità alle disposizioni
del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del presente
regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad
un’imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti
al Comune nel cui territorio sono effettuate.
Art.icolo 15 - Classificazione del
Comune
In base alla popolazione residente
al 31.12.2001, penultimo precedente a quello in corso al momento
di adozione del presente regolamento, il Comune ai fini della
applicazione dell’imposta e del tributo è classificato,
nella V classe.
Verificandosi variazioni della
consistenza della popolazione determinate con riferimento a
quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica
della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne
prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e,
contestualmente, dispone l’adeguamento delle tariffe per
l’anno successivo.
Articolo 16 - Deliberazione delle
tariffe
Le tariffe dell’imposta e del
diritto sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31
dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio
dell’anno successivo; qualora non vengano modificate entro
il termine predetto, s’intendono prorogate di anno in anno.
Copia autentica della
deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa
dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle
Finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale, entro
trenta giorni dalla data di esecutività dell’atto.
Articolo 17 - Categoria delle
località. Maggiorazione.
Le località del territorio del
Comune, che è classificato nella V classe, sono suddivise in due
categorie, denominate speciale e normale, in relazione alla loro
importanza, agli effetti dell’applicazione:
·
Dell’imposta sulla pubblicità;
·
Del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle
affissioni commerciali.
Nella categoria speciale è
applicata una maggiorazione della tariffa normale
dell’imposta e del diritto fino ad un massimo del 150
(centocinquanta) per cento.
La Giunta comunale, entro il 31
dicembre di ogni anno, può deliberare la nuova misura della
maggiorazione da applicare alle tariffe della categoria speciale
per l’anno successivo, entro il limite massimo del 150%
della tariffa normale stabilito dalla legge. Quando non sono
approvate modifiche, continua ad applicarsi la maggiorazione già
in vigore.
Le località del territorio
comunale comprese nella categoria speciale sono specificate
nell’elenco allegato al presente regolamento, per
costituirne parte integrante, sotto la lettera A. La loro
superficie complessiva non supera il trentacinque per cento (35%)
di quella del "centro abitato" delimitato, ai sensi
dell’art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
con deliberazione della Giunta comunale n. del esecutiva ai sensi
di legge.
La superficie degli impianti per
le pubbliche affissioni installati nella categoria speciale non
è superiore alla metà di quella complessiva stabilita
dall’art. 6 del presente regolamento e verrà mantenuta
entro tale limite nel caso di future modifiche del piano degli
impianti stessi.
Articolo 18 - Stagione turistica -
maggiorazione
Il Comune, in relazione a
rilevanti flussi turistici desumibili dagli indici oggettivi di
ricettività, può applicare per complessivi quattro mesi
all’anno, da maggio a settembre, una maggiorazione
percentuale delle tariffe da determinare dalla Giunta Municipale
in sede di approvazione delle tariffe annuale, per:
·
l’imposta sulla pubblicità;
·
il diritto per le pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di
carattere commerciale.
La maggiorazione della tariffa
mensile dell’imposta sulla si applica per tutta la stagione
turistica, fino alla durata massima di 4 mesi, secondo quanto
stabilito nel comma predetto.
La Giunta comunale, entro il 31
dicembre di ogni anno, può deliberare la nuova misura della
maggiorazione da applicare per la durata della stagione turistica
per l’anno successivo, entro il limite massimo del 50% delle
tariffe, stabilito dalla legge. Quando non sono approvate
modifiche continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.
Articolo 19 - Funzionario
responsabile
La Giunta Municipale nomina un
funzionario comunale responsabile della gestione diretta del
servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni.
Il predetto funzionario
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti
relativi e dispone i rimborsi.
Il funzionario è individuato
nell’ambito del Servizio Tributi del Comune, su proposta del
responsabile di Settore Finanze e Tributi.
Il Comune provvede a comunicare al
Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità
Locale, entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o
sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.
Articolo 20 - Pagamento
dell’imposta e del diritto
L’imposta per la pubblicità
annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31
gennaio di ogni anno. Qualora l’importo annuale sia
superiore a Euro 1500 il pagamento può essere effettuato in rate
trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31
ottobre.
L’imposta per la pubblicità
relativa a periodi inferiori all’anno solare deve essere
corrisposta in unica soluzione prima dell’effettuazione, al
momento della dichiarazione.
Negli anni successivi a quello
della dichiarazione, l’attestazione e la ricevuta sono
conservate dal soggetto d’imposta per essere esibite per
eventuali controlli.
La riscossione coattiva
dell’imposta e del diritto si effettua secondo le
disposizioni degli artt.67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato di
regola ogni anno.
CAPO II
Imposta sulla
pubblicità disciplina e tariffe
Articolo 21 - Presupposto
dell’imposta
E’ soggetta all’imposta
comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio
pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione
visiva od acustica, diversa da quelle assoggettate al diritto
sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici ed aperti al
pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
Si considerano luoghi aperti al
pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di
particolari autorizzazioni, anche se con pagamento del biglietto.
Si considerano rilevanti ai fini
dell’imposizione:
I messaggi diffusi
nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di
promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di
qualsiasi natura;
I messaggi finalizzati a
migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato;
I mezzi e le forme atte ad
indicare il luogo nel quale viene esercitata un’attività.
Articolo 22 - Soggetto passivo
Il soggetto passivo tenuto al
pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità in via
principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo
attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
E’ obbligato solidalmente al
pagamento dell’imposta colui che produce o vende beni o
fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Il titolare del mezzo
pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto
all’obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità,
delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento
dell’imposta. Allo stesso è notificato l’eventuale
avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono
effettuate le azioni per la riscossione coattiva
dell’imposta, accessori e spese.
Nel caso in cui non sia possibile
individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza
autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi
confronti abbia esito negativo, l’ufficio comunale notifica
avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al
soggetto indicato al secondo comma del presente articolo,
esperendo nei suoi confronti per il recupero del credito
d’imposta, accessori e spese.
Articolo 23 - Modalità di
applicazione dell’imposta
Le iscrizioni pubblicitarie,
espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura
propria sono assoggettate all’imposta per la superficie
corrispondente all’ideale misura piana in cui sono comprese.
Agli effetti del calcolo delle
superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di
identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo
soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro,
senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a
diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne
l’efficacia, sono considerati come unico mezzo
pubblicitario.
La pubblicità ordinaria
effettuata mediante locandine da collocare a cura
dell’utenza all’esterno od all’interno di locali
pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall’ufficio
comunale, previo pagamento dell’imposta, mediante
apposizione di timbro con la data di scadenza
dell’esposizione.
Articolo 24 - Dichiarazione
La dichiarazione di cui
all’art.8 del D.Lgs.507/93 deve essere presentata anche nel
caso di variazione della pubblicità che comporti modifica
dell’imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta
l’integrazione dell’imposta pagata per lo stesso
periodo, è allegata l’attestazione del pagamento eseguito.
Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo
provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, con le
modalità stabilite nel Regolamento sulla Contabilità, con spese
postali a carico dell’utente.
Articolo 25 - Rettifica ed
accertamento d’ufficio
Nell’avviso da notificare al
contribuente a rettifica o per l’accertamento d’ufficio
dell’imposta devono essere precisate:
·
L’ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario di
servizio ed il numero telefonico;
·
Il responsabile del procedimento se diverso dal Funzionario di
cui al comma successivo;
·
Il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la
commissione tributaria competente e la forma da osservare, in
conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546.
Gli avvisi di accertamento e
rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile
della gestione dell’imposta, con firma apposta sotto tale
qualifica e l’indicazione, a stampa od altra forma idonea,
del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in
concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante
del concessionario.
Articolo 26 - Riduzioni -
presupposti
La tariffa dell’imposta sulla
pubblicità è ridotta alla metà:
·
per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
·
per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche,
sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e
religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la
partecipazione degli enti pubblici territoriali;
·
per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici,
religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Per la pubblicità, avente le
caratteristiche e finalità di cui all’art. 16 del Dlgs.
507/93, l’attività esercitata è quella risultante dalle
autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre
autorità od accertata dal registro delle imprese presso la
Camera di Commercio.
I comitati, le associazioni, le
fondazioni e ogni altro Ente che non persegua scopi di lucro, ai
fini della riduzione di cui all’art. 16, Dlgs 507/93, devono
presentare, all’ufficio comunale competente, idonea
documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei
requisiti richiesti per beneficiare della riduzione.
Articolo 27 - Imposta sulla
pubblicità – esenzioni
Ai fini dell’esenzione
dall’imposta di cui all’art. 17 del Dlgs. 507/93 si
considera:
·
la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti
alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si
riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi
pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e
sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano
attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel
loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato
per ciascuna vetrina o ingresso;
·
gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di
ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del
punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli
riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di
pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro
quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita
degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non
superiore ad un quarto di metro quadrato;
·
la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle
facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico
spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in
programmazione;
·
la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed
alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate
esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso
dei negozi ove si effettua la vendita;
·
la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei
servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività
esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte
all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di
viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative
alle modalità di effettuazione del servizio;
·
la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo
Stato e dagli enti pubblici territoriali;
·
le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione
delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro
ente che non persegua scopo di lucro;
·
le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia
obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre
che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente
stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
L’imposta non è dovuta per le
insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di
beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge
l’attività cui si riferiscono, di superficie
complessiva fino a 5 metri quadrati.
Ai fini dell’esenzione
dall’imposta di cui all’art. 17 del Dlgs. 507/93
l’attività esercitata è quella risultante dalle
autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre
autorità od accertata dal registro delle imprese presso la
Camera di Commercio.
I comitati, le associazioni, le
fondazioni e ogni altro Ente che non persegua scopi di lucro, ai
fini dell’esenzione di cui all’art. 17, Dlgs 507/93,
devono presentare in visione all’ufficio comunale competente
idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso
dei requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione. La
mancata presentazione dei documenti suddetti comporta
l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità, non
essendo stato provato il diritto all’esenzione.
CAPO III
Il servizio delle
pubbliche affissioni
Articolo 28 - Finalità del
servizio
Il Comune, a mezzo del servizio
delle pubbliche affissioni assicura l’affissione negli
appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da
qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi
finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza
economica e, nella misura prevista dal precedente art. 6 di
messaggi diffusi nell’esercizio di attività commerciali.
I manifesti aventi finalità
istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche,
sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali
l’affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di
cui all’art. 20 e 21 del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507.
I manifesti che diffondono
messaggi relativi all’esercizio di un’attività
economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la
domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a
migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
Articolo 29 - Spazi per affissioni
- superficie
La collocazione degli impianti
destinati alle affissioni di manifesti aventi finalità
istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche
deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la
conoscenza di tutte le informazioni relative alla attività del
Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole alla
amministrazione dell’Ente e per provvedere tempestivamente
all’esercizio dei loro diritti.
I manifesti di natura commerciale
la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono
dallo stesso collocati negli impianti a ciò destinati, nei
limiti della capienza degli stessi.
I manifesti di natura commerciale
da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per
l’effettuazione di affissioni dirette negli impianti a ciò
destinati, sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità
ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma
dell’art. 12 del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507, con
applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun
impianto.
Articolo 30 - Prenotazioni -
registro
L’affissione s’intende
prenotata dal momento in cui perviene all’ufficio comunale
preposto al servizio la commissione, accompagnata
dall’attestazione dell’avvenuto pagamento del diritto.
Le commissioni sono iscritte
nell’apposito registro, contenente tutte le notizie alle
stesse relative tenuto in ordine cronologico di prenotazione e
costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del
servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia
affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve
verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la
data e la firma.
Il registro cronologico è tenuto
presso l’ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque
ne faccia richiesta.
Il committente può richiedere
espressamente che l’affissione sia eseguita in determinati
spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100
per cento del diritto.
Articolo 31 - Criteri e modalità
per l’espletamento del servizio
I manifesti devono essere fatti
pervenire all’ufficio comunale nell’orario di apertura,
a cura del committente, almeno tre giorni prima di quello dal
quale l’affissione deve avere inizio.
I manifesti devono essere
accompagnati da una distinta nella quale è indicato
l’oggetto del messaggio pubblicitario e :
per quelli costituiti da un solo
foglio, la quantità ed il formato;
per quelli costituiti da più
fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali
ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto
con riferimenti numerici progressivi.
Oltre alle copie da affiggere
dovrà essere inviata all’ufficio una copia in più, da
conservare per documentazione del servizio.
Su ogni manifesto affisso viene
impresso il timbro dell’ufficio comunale, con la data di
scadenza prestabilita.
I manifesti pervenuti per
l’affissione senza la relativa commissione formale e
l’attestazione dell’avvenuto pagamento del diritto, se
non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono
pervenuti, saranno inviati al macero senz’altro avviso.
Articolo 32 - Norma di rinvio
Le disposizioni previste dal
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per
l’imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto
compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle
pubbliche affissioni.
Articolo 33 - Mancanza di spazi
disponibili
L’annullamento della
commissione non comporta oneri a carico del committente, escluso
il rimborso delle spese postali. L’ufficio comunale provvede
a rimborsare la somma versata entro novanta giorni dal
ricevimento dell’avviso di annullamento. I manifesti restano
a disposizione del committente presso l’ufficio per 30
giorni. I manifesti non affissi restano a disposizione
dell’utente presso l’ufficio per 30 giorni, scaduti i
quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la
restituzione.
Nel caso in cui la disponibilità
degli impianti consenta di provvedere all’affissione di un
numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata
inferiore a quella richiesta, l’ufficio comunale provvede ad
avvertire il committente per scritto. Se entro tre giorni da tale
comunicazione la commissione non viene annullata, l’ufficio
comunale provvede all’affissione nei termini e per le
quantità rese note all’utente e dispone entro 30 giorni il
rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I
manifesti non affissi restano a disposizione dell’utente
presso l’ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno
inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione.
CAPO V
Diritto sulle
pubbliche affissioni - tariffe
Articolo 34 - Tariffe -
applicazione e misura
Il diritto sulle pubbliche
affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm
70x100, nella misura stabilita per la classe V dal secondo
comma dell’art.19 del D.Lgs.507/93. Le maggiorazioni del
diritto, a qualunque titolo previste, sono cumulabili tra loro e
si applicano sulla tariffa base.
Le eventuali aggiunte ai manifesti
già affissi sono soggette al pagamento del diritto
corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
Qualora il committente richieda
espressamente che l’affissione avvenga in determinati spazi
da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
Articolo 35 - Tariffa - Riduzioni
La tariffa del diritto per il
servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà :
·
Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti
pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è
prevista l’esenzione;
·
Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni
altro ente che non abbia scopo di lucro;
·
Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di
categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da
chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli
enti pubblici territoriali;
·
Per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici,
religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
·
Per gli annunci mortuari.
Le riduzioni non sono cumulabili.
Articolo 36 - Tariffa - esenzioni
Per i manifesti riguardanti le
attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in
via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio,
si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune
esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme
statuarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per
finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo
della comunità.
Per i manifesti la cui affissione
sia obbligatoria per legge il soggetto che richiede
l’affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale
richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale
l’affissione sia obbligatoria.
Per l’affissione gratuita dei
manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti
regolarmente autorizzati il soggetto richiedente deve allegare
alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi
sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall’autorità
competente.
TITOLO III
Sanzioni,
Contenzioso, Entrata in vigore
Articolo 37 - Sanzioni
Amministrative
Il Comune è tenuto a vigilare, a
mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell’Ufficio Tecnico
e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta
osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari
riguardanti l’effettuazione della pubblicità e delle
affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite
dal presente regolamento.
Alle
violazioni delle disposizioni di cui al primo comma si applicano
le sanzioni previste dagli articoli 23 e 24 del Decreto
Legislativo 507/93. Si osservano le norme stabilite dal capo I,
sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo
quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
Il verbale con riportati gli
estremi delle violazioni e l’ammontare della sanzione è
notificato agli interessati entro 150 giorni
dall’accertamento delle violazioni.
Indipendentemente dalla procedura
di rimozione degli impianti e dall’applicazione della
sanzione, il Comune, o il concessionario del servizio, può
effettuare l’immediata copertura della pubblicità, in modo
che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la
rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre
all’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo,
il Comune provvede all’accertamento d’ufficio
dell’imposta o del diritto dovuto per il periodo di
esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e
l’applicazione delle soprattasse e , se dovuti, degli
interessi, previsti nel presente regolamento.
I mezzi pubblicitari esposti
abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del
Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e
di custodia, sia dell’imposta, delle soprattasse ed
interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro
il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del
materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una
cauzione, stabilita nell’ordinanza stessa, d’importo
non inferiore a quello complessivamente dovuto.
I proventi delle sanzioni
amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune.
Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento
del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente,
all’impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza
nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento,
integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.
Per le violazioni di natura
tributaria si rendono applicabili i decreti legislativi 507/93 e
471, 472 e 473 del 18.12.1997 e loro successive modifiche.
Articolo 38 - Giurisdizione
tributaria
La giurisdizione tributaria per
l’imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche
affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale
e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone
il D.Lgs.31 dicembre 1992, n. 546.
Il processo è introdotto con
ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.
Gli atti per i quali è
proponibile il ricorso devono contenere l’indicazione del
termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della
Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da
osservare per la presentazione, ai sensi dell’art.20 del
decreto richiamato nel precedente comma.
Articolo 39 - Entrata in vigore
del regolamento
Il presente regolamento entra in
vigore dal 1^ gennaio 2004.