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l'Amministrazione di Villaurbana | Servizi | Per il cittadino | Scrivi al Comune di Villaurbana |
ART.1 - Oggetto
del Regolamento
ART.2 - Ambito
di applicazione
ART.3 - Organi
preposti allespletamento del servizio
ART.4 - Provvedimenti
di polizia rurale
ART.5 - Sanzioni
ART.6 - Divieto
dingresso nei fondi altrui
ART.7 - Divieto
di scarico
ART.8 - Divieto
di pascolo
ART.9 - Divieto
di raccolta
ART.10- Cani da
guardia
ART.11 -
Smaltimento acque superficiali
ART.12 - Gestione
di fossi, canali e ripe
ART.13 - Pozzi di irrigazione
ART.14 - Salvaguardia
dello stato dei luoghi
ART.15 - Ripristino
dello stato dei luoghi
ART.16 - Piantumazione
di alberi e siepi
ART.17 - Arature,
trasporti di letame, terra e altri detriti
ART.18
Divieto di coltivazione delle fave
ART.19 -
Trattamenti antiparassitari / esche avvelenate
ART.20 - Piantumazione
di alberi ad alto fusto presso i confini
ART.21
Abbeveratoi per animali
ART.22 - Custodia di
animali in transito
ART.23 - Conduzione
al pascolo e spostamento di animali
ART.24 - Passaggio
nei fondi altrui con bestiame
ART.25 - Pascolo
sui terreni demaniali
ART.26 - Pascolo su
terreno privato
Titolo V
MALATTIE DELLE PIANTE DENUNCIA OBBLIGATORIA
ART.27
Difesa contro le malattie delle piante Denuncia
obbligatoria
ART.28
Obbligo di denuncia
ART.29 - Isolamento
per malattie contagiose
ART.30 - Animali
morti
Titolo VII-
TUTELA DELLAMBIENTE
ART.31 -
Inquinamento
ART.32 - Scarico
abusivo
ART.33 - Esercizio
della caccia e della pesca
ART.34 - Accensione
fuochi
ART.35 -
Esecutività
Titolo I - Disposizioni generali
Il
regolamento di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, sul
territorio di competenza:
·
la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati
dallo Stato e dalla Regione nonché delle disposizioni emanate
dagli Enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei
beni agro-silvo-pastorali nellinteresse dellattività
agraria;
·
il rispetto dellambiente naturale nonché la vigilanza
sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii e altre opere di
drenaggio a difesa del territorio;
·
il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri
manufatti di uso pubblico.
Le
presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio
comunale o comunque destinate a usi agricoli.
Il
servizio di Polizia Rurale viene svolto dagli Ufficiali e Agenti
di Polizia Municipale. Sono fatte salve in proposito le
competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli
Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza
e dal Corpo Forestale dello Stato e della Regione.
Il
Sindaco o i Funzionari comunali possono emettere ordinanze sulla
materia riguardante il presente regolamento, in forza delle
competenze loro attribuite dalle leggi, finalizzate alla eliminazione
delle cause che hanno dato luogo alle violazioni e al ripristino
dello stato dei luoghi. Le ordinanze di cui trattasi devono
contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono
indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il
termine di tempo assegnato per ladempimento e le sanzioni a
carico degli inadempienti oltre che lautorità a cui
rivolgersi per lopposizione.
Le
sanzioni derivanti dallaccertamento delle violazioni al
presente regolamento sono definite dalla tabella seguente, in
applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni
I° e II° del Capo I° della Legge 24.11.1981 n.689.
Le
sanzioni pecuniarie per infrazione alle norme del presente
regolamento sono le seguenti:
TITOLO |
INFRAZIONI |
SANZIONI |
SANZIONI |
|||
II |
Dall'art.6 |
25 Euro
150 Euro |
Il
trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze
della violazione e lo stato di fatto che le costituisce. |
|||
III |
Dall'art.11 |
25 Euro
150 Euro |
Il
trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze
della violazione e lo stato di fatto che le costituisce. |
|||
IV |
Dall'art.17 |
25 Euro
150 Euro |
Art.17
e 18: Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le
conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le
costituisce. |
|||
VI |
Dall'art.28 |
25 Euro
150 Euro |
Art.29:
Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze
della violazione e lo stato di fatto che le costituisce. |
|||
VII |
Dall'art.31 |
25 Euro
150 Euro |
Art.29:
Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze
della violazione e lo stato di fatto che le costituisce. |
Titolo II - Della proprietà
E
vietato lingresso nei fondi altrui comunque recintati o
delimitati a norma dellart.. 637 del C.P eccetto il
passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano
danneggiate le colture in atto, salvo i casi previsti
dallart. 843 del C.C. Gli aventi diritto al passaggio nei
fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno
ai fondi medesimi.
E
vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi
e aree agro-silvo-pastorali o incolti, nonché di manufatti
rurali e agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il
consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.
Lesercizio
della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme
statali e regionali che regolano la materia. Sono fatte salve le
attività diverse regolate da leggi specifiche e le consuetudini
locali relative alla raccolta dei funghi.
E
vietato il deposito e lo scarico di qualsiasi tipo di materiale
sugli altrui fondi.
E
fatto divieto di pascolare bestiame in genere sul fondo altrui
senza lautorizzazione del proprietario del fondo.
E
fatto divieto di pascolare bestiame di qualsiasi genere nelle
aree pubbliche o di uso pubblico, fatto salvo quanto
disposto dal Regolamento comunale che disciplina lutilizzo
delle Terre Pubbliche.
Senza il
consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspolare
sui fondi altrui, anche se su questi sia stata effettuata la
raccolta dei prodotti.
I cani a
guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade non
possono essere lasciati liberi, salvo che ledificio o il
luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani
stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.
I cani
non condotti al guinzaglio, quando si trovino in luogo pubblico,
devono essere muniti di museruola.
Possono
essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da
pastore e quelli da caccia quando vengono rispettivamente
utilizzati, in presenza del proprietario, per la guardia delle
greggi e per la caccia.
Titolo III - Tutela delle
acque e delle strade
I terreni
confinanti con strade pubbliche in genere devono essere
provvisti, in adiacenza alla strada, di fossi adeguatamente
dimensionati in grado di smaltire le acque piovane ed evitare che
le medesime invadano o permangano sulla sede stradale.
I
proprietari di terreni nei quali, per la loro natura e pendenza,
non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque
mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscano
nelle cunette delle strade medesime, sono tenuti a effettuare lo
spurgo delle cunette una volta allanno e, occorrendo, più
volte.
Gestione di fossi,
canali e ripe.
I
proprietari o i conduttori devono:
·
mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da
impedire lo scoscendimento del terreno o lingombro del
fosso o del piano viabile; mantenere sgombri i fossi dal terreno
che vi fosse eventualmente franato o da qualsiasi altro
materiale, oltre che dalla vegetazione, in modo da garantire il
libero deflusso delle acque;
·
non modificare, interrompere o alterare il percorso e la
dimensione di fossi e rii.
La irrigazione
dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo
tale che non derivi danno alle opere stradali formando,
alloccorrenza, un controfosso.
I
proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque
di fondi superiori non possono impedire il deflusso delle acque
con opere di qualsiasi natura e origine.
Sono
vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi o
canali in modo tale da restringere la sezione normale del
deflusso delle acque e lesecuzione di ogni altra opera,
tale da arrecare danno ai terreni vicini o alle strade.
Pozzi di irrigazione.
E
vietato usare pozzi per lirrigazione o effettuare
trivellazioni per la ricerca dellacqua senza le previste
autorizzazioni regionali e comunali. I pozzi aperti devono comunque
essere muniti di idonea protezione, atte a prevenire la caduta di
persone e/o animali.
Salvaguardia dello
stato dei luoghi.
E
fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla
struttura e alle opere darte connesse alle strade comunali.
E
fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade comunali
in tutto od in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi
natura, salvo quanto previsto in materia di occupazione
temporanea di suolo pubblico.
E
fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di
strascico di materiale di qualsiasi natura o con una condotta di
guida non appropriata dei mezzi agricoli, ovvero di transitare
con mezzi cingolati su manti stradali bitumati.
Lattraversamento
di strade comunali e vicinali con condutture di acqua permanenti
comporta lobbligo del ripristino del fondo stradale e il
mantenere le condotte e i ponti in modo che non derivi danno al
fondo stradale stesso. Gli attraversamenti e i ponti devono
essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dallufficio
tecnico comunale.
Ripristino dello stato
dei luoghi.
Qualora risulti
che il conduttore e/o proprietario di un fondo si sia
impossessato di parte di sedime destinato a viabilità, fossi,
rii, canali o altra superficie di uso pubblico, sarà soggetto
allobbligo di riconfinamento e al ripristino delle aree
stesse (sedi stradali, fossi, rii, canali, ecc.) sostenendone
tutte le spese conseguenti, comprese eventuali spese legali.
In caso di
inottemperanza ai lavori di ripristino i medesimi saranno
effettuati a cura del Comune, con rivalsa piena e incondizionata
sugli inadempienti. Il soggetto responsabile della manomissione o
alterazione dello stato dei luoghi sarà, inoltre, soggetto a una
sanzione amministrativa commisurata alla superficie di strada o
alla lunghezza di fossi, rii e canali manomessa.
Piantumazione di alberi
e siepi.
La piantumazione
di alberi e di siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per
coltura, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal
Codice Civile e dalle Leggi forestali, nonché dal Codice della
Strada.
I
proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi in modo tale
che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano
limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito
veicolare.
Titolo IV - Attività agricola
e Pascolo degli animali
Arature, trasporti di
letame, terra ed altri detriti.
I
frontisti confinanti con strade pubbliche non possono arare fino
al ciglio delle strade o in modo da danneggiarle, ma devono
adottare gli opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi danno.
Le operazioni di aratura devono altresì essere condotte in modo
tale da evitare possibili danni a qualsiasi manufatto, anche di
privati, posto in prossimità dei confini.
Durante
le operazioni di aratura è fatto divieto di effettuare le
manovre di ritorno sulle strade pubbliche, ricorrendo alla
normale tecnica delle capezzagne.
Chiunque,
con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e
vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame,
terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti provocandone limbrattamento,
in base alle norme del Codice della strada, è tenuto a
provvedere immediatamente allo sgombero del materiale e alla
pulizia dellarea interessata.
E fatto divieto
assoluto di coltivare fave sia allinterno del centro
abitato così come identificato dal Codice
della Strada, che nel
raggio di 200 metri esterno al centro abitato stesso.
I
trattamenti con presidi fitosanitari debbono essere eseguiti nel
rispetto delle norme vigenti in materia. In prossimità
delle abitazioni è inoltre vietato effettuare trattamenti
antiparassitari e diserbanti durante le giornate di vento.
E
fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione
agricola, qualora le sostanze venefiche possono recare danno
alluomo o agli animali domestici, di darne preventivo
avviso allautorità comunale e di sistemare e mantenere,
lungo i confini del fondo e per il periodo di efficacia di tali
sostanze, cartelli recanti la scritta ben visibile
trattato con sostanze velenose o simile.
Piantumazione di alberi
ad alto fusto presso i confini.
Per la piantumazione
di piante di alto fusto, sia in coltura specializzata che
su filare singolo, la distanza dai confini è fissata in 10
metri. Questa distanza potrà essere derogata in caso di accordi
tra i proprietari confinanti, fatte salve comunque le
disposizioni del C.C.
Per i
terreni antistanti a strade vicinali e comunali, le piante sopra
dette devono essere piantate alle distanze previste dal Codice
della strada.
Le
coltivazioni di alberi di alto fusto devono distare dalle
abitazioni ed edifici, anche rurali, 15 metri, salvo diversi
accordi tra i proprietari confinanti.
ART. 21
Abbeveratoi per
animali
Gli
abbeveratoi per animali devono essere tenuti costantemente
puliti.
E vietato immettere in essi oggetti o sostanze di qualsiasi
specie.
Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonchè
la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.
E vietato prelevare acqua dagli abbeveratoi in quantità
superiore ai 200 litri.
Custodia di animali in
transito.
Lungo le
vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino,
ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.
Conduzione al pascolo
e spostamento di animali.
Il bestiame al pascolo deve essere custodito e guidato in modo
che non rechi danno ai fondi finitimi e non rechi
pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e
molestia ai passanti.
La
conduzione al pascolo e lo spostamento di animali è subordinato
allosservanza delle vigenti norme di polizia veterinaria
nonché delle disposizioni eventualmente emanate in materia
dallautorità sanitaria competente.
Passaggio nei fondi
altrui con il bestiame.
Il
diritto di passaggio nei fondi altrui con il bestiame, in assenza
di valide alternative, specie se sono in atto colture o frutti
pendenti, deve essere esercitato con ladozione di tutte le
precauzioni e gli accorgimenti atti a prevenire i danni che
potrebbero essere arrecati alla altrui proprietà.
Pascolo sui terreni
demaniali.
Il
pascolo del bestiame sui beni demaniali è vietato senza il
preventivo permesso dellAmministrazione interessata. Per i
terreni comunali il proprietario del gregge o mandria deve
provvedere al pagamento di un corrispettivo stabilito di volta in
volta secondo i parametri ed i criteri predeterminati dalla
Giunta Comunale e commisurato allestensione e qualità del
terreno messo a disposizione, al numero di capi ammessi a
pascolare ed alla durata dellesercizio del pascolo. Il
conduttore del bestiame sorpreso a pascolare nel terreno del
demanio comunale senza autorizzazione è tenuto al pagamento di
una sanzione amministrativa e al totale risarcimento dei danni.
ART.
26
Pascolo
su terreno privato
Senza
espressa autorizzazione del conduttore del terreno è vietato il
pascolo di greggi e armenti di qualunque specie di animali sui
fondi privati.
Titolo V -
Malattie delle piante denuncia obbligatoria
ART. 27
Difesa contro
le malattie delle piante Denuncia obbligatoria
Allo scopo di
difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto
segue:
·
nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante,
insetti, o altri animali nocivi allagricoltura,
lAutorità Comunale, dintesa con i compotenti uffici
provinciali per lagricoltura e con lOsservatorio fitopatologico
competente per il territorio, impartisce, di volta in volta,
disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai
proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia
responsabile;
·
è fatto obbligo ai proprietari, ai condutori a qualunque titolo,
ai coloni e ad altri comunque interessati allazienda, di
denunciare allAutorità Comunale, al competente ufficio
provinciale per lagricoltura o allOsservatorio fitopatologico,
la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque,
di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi,
nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta
che venissero alluopo indicati;
·
verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i
proprietari ed altri comunque interessati allazienda non
potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte
all' infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato
dallOsservatorio fitopatologico competente per il
territorio.
Titolo VI -
Malattie del bestiame
ART. 28
Obbligo di
denuncia
I proprietari
o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a
denunciare allAutorità Sanitaria qualsiasi caso di
malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di
esserlo.
ART. 29
Isolamento per
malattie contagiose
Nel caso di
malattia infettiva o diffusiva, anche prima dellintervento
dellAutorità Sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il
proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di
esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando
specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi
dacqua.
I proprietari ed i
conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno
uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla
competente autorità.
Animali morti.
Gli
animali morti per qualunque causa dovranno essere avviati alla
distruzione o allinterramento in base alle disposizioni
impartite dal competente Servizio Veterinario.
\
Titolo VII -
Tutela dellambiente
ART.
31
Inquinamento.
E
vietato inquinare le acque sorgenti, i corsi dacqua, sia
pubblici che privati, con sostanze chimiche o naturali dannose al
patrimonio ittico. Non è permesso convogliare direttamente
nei corsi dacqua liquami provenienti da allevamenti
zootecnici.
Lo
scarico di acque in corsi dacqua superficiali, derivanti da
attività di ogni tipo, sia civili che produttive o di servizio,
è ammesso solo a seguito di regolare autorizzazione rilasciata
in base alle norme vigenti in materia di scarichi.
ART.
32
Scarico
abusivo.
E
vietato lo scarico o labbandono su terreni e fondi agricoli
di rifiuti di ogni tipo.
E' fatto altresì
assoluto divieto di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere lungo
le strade e i sentieri, nelle scarpate, negli alvei dei fiumi e
dei corsi d'acqua, nei prati e boschi, nelle proprie o
altrui proprietà private.
ART.
33
Esercizio di caccia e pesca
L'esercizio della
caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti
speciali.
Non è consentito
cacciare o pescare senza le licenze prescritte.
E vietata la
distruzione di nidi e nidiate di uccelli; è inoltre vietato
attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.
Accensione
fuochi.
Laccensione
di fuochi e consentita nel rispetto dei limiti e modalità
stabilite con apposita Ordinanza Regionale in materia.
Per labbruciamento
delle stoppie, leliminazione di sterpi, macchie, residui di
potatura, ecc., è ammissibile luso del fuoco che deve
essere acceso con ladozione di ogni possibile precauzione
al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà e
deve essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero
di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finché non
sia spento.
E
vietato in ogni caso accendere fuochi in presenza di forte vento
in qualsiasi stagione dellanno.
Si
applicano in proposito le disposizioni previste dallart.59
del T.U.L.P.S. e, per responsabilità penali, gli artt.423 e 449
del C.P.
Titolo
VIII - Disposizioni transitorie e finali
Esecutività.
Il
presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da
parte dei competenti organi.
Sono
abolite tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in
vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.