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Servizi del comune
Regolamenti comunali

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

 

 

INDICE DEL REGOLAMENTO

 

 

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 -  Oggetto del Regolamento

ART.2 -  Ambito di applicazione

ART.3 -  Organi preposti all’espletamento del servizio

ART.4 -  Provvedimenti di polizia rurale

ART.5 -  Sanzioni

Titolo II - DELLA PROPRIETA’

ART.6 -  Divieto d’ingresso nei fondi altrui

ART.7 -  Divieto di scarico

ART.8 -  Divieto di pascolo

ART.9 -  Divieto di raccolta

ART.10- Cani da guardia

Titolo III - TUTELA DELLE ACQUE E DELLE STRADE

ART.11 - Smaltimento acque superficiali

ART.12 - Gestione di fossi, canali e ripe

ART.13 - Pozzi di irrigazione

ART.14 - Salvaguardia dello stato dei luoghi

ART.15 - Ripristino dello stato dei luoghi

ART.16 - Piantumazione di alberi e siepi

Titolo IV - ATTIVITA’ AGRICOLA E PASCOLO DI ANIMALI

ART.17 - Arature, trasporti di letame, terra e altri detriti

ART.18 – Divieto di coltivazione delle fave

ART.19 - Trattamenti antiparassitari / esche avvelenate

ART.20 - Piantumazione di alberi ad alto fusto presso i confini

ART.21 – Abbeveratoi per animali

ART.22 - Custodia di animali in transito

ART.23 - Conduzione al pascolo e spostamento di animali

ART.24 - Passaggio nei fondi altrui con bestiame

ART.25 - Pascolo sui terreni demaniali

ART.26 - Pascolo su terreno privato

 

Titolo V – MALATTIE DELLE PIANTE – DENUNCIA OBBLIGATORIA

ART.27 – Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria

Titolo VI – MALATTIE DEL BESTIAME

ART.28 – Obbligo di denuncia

ART.29 - Isolamento per malattie contagiose

ART.30 - Animali morti

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo VII- TUTELA DELL’AMBIENTE

ART.31 - Inquinamento

ART.32 - Scarico abusivo

ART.33 - Esercizio della caccia e della pesca

ART.34 - Accensione fuochi

Titolo VIII- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.35 - Esecutività

 

 

 

Titolo I  - Disposizioni generali

ART. 1

Oggetto del Regolamento

 

Il regolamento di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, sul territorio di competenza:

·         la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione nonché delle disposizioni emanate dagli Enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali nell’interesse dell’attività agraria;

·         il rispetto dell’ambiente naturale nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii e altre opere di drenaggio a difesa del territorio;

·         il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico.

 

ART. 2

Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio comunale o comunque destinate a usi agricoli.

 

ART. 3

Organi preposti all’espletamento del servizio

 

Il servizio di Polizia Rurale viene svolto dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Municipale. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e dal Corpo Forestale dello Stato e della Regione.

 

ART. 4

Provvedimenti di polizia rurale

 

Il Sindaco o i Funzionari comunali possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, in forza delle competenze loro attribuite dalle leggi, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni e al ripristino dello stato dei luoghi.  Le ordinanze di cui trattasi devono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l’adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti oltre che l’autorità a cui rivolgersi per l’opposizione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 5

Sanzioni

 

Le sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite dalla tabella seguente, in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I° e II° del Capo I° della Legge 24.11.1981 n.689.

Le sanzioni pecuniarie per infrazione alle norme del presente regolamento sono le seguenti:

 

 

TITOLO

INFRAZIONI

SANZIONI
Minimo-Massimo

SANZIONI
ACCESSORIE

II

Dall'art.6
all'art.10

 25 Euro

 
 

 

         150 Euro

Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

III

Dall'art.11
all'art.16

 25 Euro

 
 

 

         150 Euro

Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

IV

Dall'art.17
all'art.26

25 Euro

 
 

 

        150 Euro

Art.17 e 18: Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

VI

Dall'art.28
all'art.30

25 Euro

 
 

 

        150 Euro

Art.29: Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

VII

Dall'art.31
all'art.34

25 Euro

 
 

 

        150 Euro

Art.29: Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo II  - Della proprietà

ART. 6

Divieto d’ingresso nei fondi altrui

 

E’ vietato l’ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell’art.. 637 del C.P eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto, salvo i casi previsti dall’art. 843 del C.C. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

E’ vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi e aree agro-silvo-pastorali o incolti, nonché di manufatti rurali e agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.

L’esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi.

 

ART. 7

Divieto di scarico

 

E’ vietato il deposito e lo scarico di qualsiasi tipo di materiale sugli altrui fondi.

 

ART. 8

Divieto di pascolo

 

E’ fatto divieto di pascolare bestiame in genere sul fondo altrui senza l’autorizzazione del proprietario del fondo.

E’ fatto divieto di pascolare bestiame di qualsiasi genere nelle aree pubbliche o di uso  pubblico, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento comunale che disciplina l’utilizzo delle Terre Pubbliche.

 

ART. 9

Divieto di raccolta

 

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspolare sui fondi altrui, anche se su questi sia stata effettuata la raccolta dei prodotti.

 

 

 

 

 

 

ART. 10

Cani da guardia

 

I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l’edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovino in luogo pubblico, devono essere muniti di museruola.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati, in presenza del proprietario, per la guardia delle greggi e per la caccia.

 

 

Titolo III  - Tutela delle acque e delle strade

ART. 11

Smaltimento acque superficiali

 

I terreni confinanti con strade pubbliche in genere devono essere provvisti, in adiacenza alla strada, di fossi adeguatamente dimensionati in grado di smaltire le acque piovane ed evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale.

I proprietari di terreni nei quali, per la loro natura e pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscano nelle cunette delle strade medesime, sono tenuti a effettuare lo spurgo delle cunette una volta all’anno e, occorrendo, più volte.

ART. 12

Gestione di fossi, canali e ripe.

 

I proprietari o i conduttori devono:

·         mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l’ingombro del fosso o del piano viabile; mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato o da qualsiasi altro materiale, oltre che dalla vegetazione, in modo da garantire il libero deflusso delle acque;

·         non modificare, interrompere o alterare il percorso e la dimensione di fossi e rii.

La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo tale che non derivi danno alle opere stradali formando, all’occorrenza, un controfosso.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura e origine.

Sono vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque e l’esecuzione di ogni altra opera, tale da arrecare danno ai terreni vicini o alle strade.

 

 

 

 

ART. 13

Pozzi di irrigazione.

 

E’ vietato usare pozzi per l’irrigazione o effettuare trivellazioni per la ricerca dell’acqua senza le previste autorizzazioni regionali e comunali.  I pozzi aperti devono comunque essere muniti di idonea protezione, atte a prevenire la caduta di persone e/o animali.

ART. 14

Salvaguardia dello stato dei luoghi.

 

E’ fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura e alle opere d’arte connesse alle strade comunali.

E’ fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade comunali in tutto od in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico. 

E’ fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura o con una condotta di guida non appropriata dei mezzi agricoli, ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati. 

L’attraversamento di strade comunali e vicinali con condutture di acqua permanenti comporta l’obbligo del ripristino del fondo stradale e il mantenere le condotte e i ponti in modo che non derivi danno al fondo stradale stesso. Gli attraversamenti e i ponti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dall’ufficio tecnico comunale.

ART. 15

Ripristino dello stato dei luoghi.

 

Qualora risulti che il conduttore e/o proprietario di un fondo si sia impossessato di parte di sedime destinato a viabilità, fossi, rii, canali o altra superficie di uso pubblico, sarà soggetto all’obbligo di riconfinamento e al ripristino delle aree stesse (sedi stradali, fossi, rii, canali, ecc.) sostenendone tutte le spese conseguenti, comprese eventuali spese legali.

In caso di inottemperanza ai lavori di ripristino i medesimi saranno effettuati a cura del Comune, con rivalsa piena e incondizionata sugli inadempienti. Il soggetto responsabile della manomissione o alterazione dello stato dei luoghi sarà, inoltre, soggetto a una sanzione amministrativa commisurata alla superficie di strada o alla lunghezza di fossi, rii e canali manomessa.

ART. 16

Piantumazione di alberi e siepi.

 

La piantumazione di alberi e di siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal Codice Civile e dalle Leggi forestali, nonché dal Codice della Strada.

I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo IV  - Attività agricola e Pascolo degli animali

ART. 17

Arature, trasporti di letame, terra ed altri detriti.

 

I frontisti confinanti con strade pubbliche non possono arare fino al ciglio delle strade o in modo da danneggiarle, ma devono adottare gli opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi danno. Le operazioni di aratura devono altresì essere condotte in modo tale da evitare possibili danni a qualsiasi manufatto, anche di privati, posto in prossimità dei confini.

Durante le operazioni di aratura è fatto divieto di effettuare le manovre di ritorno sulle strade pubbliche, ricorrendo alla normale tecnica delle capezzagne.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti provocandone l’imbrattamento, in base alle norme del Codice della strada, è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale e alla pulizia dell’area interessata.

ART. 18

Divieto di coltivazione delle fave

    

    E’ fatto divieto assoluto di coltivare fave sia all’interno del centro abitato così come identificato dal Codice  

    della Strada, che nel raggio di 200 metri esterno al centro abitato stesso.

 

ART. 19

Trattamenti antiparassitari/ esche avvelenate

 

I trattamenti con presidi fitosanitari debbono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia.  In prossimità delle abitazioni è inoltre vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti durante le giornate di vento.

E’ fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possono recare danno all’uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all’autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per il periodo di efficacia di tali sostanze, cartelli recanti la scritta ben visibile “ trattato con sostanze velenose” o simile.

ART. 20

Piantumazione di alberi ad alto fusto presso i confini.

 

Per la piantumazione di  piante di alto fusto, sia in coltura specializzata che su filare singolo, la distanza dai confini è fissata in 10 metri. Questa distanza potrà essere derogata in caso di accordi tra i proprietari confinanti, fatte salve comunque le disposizioni del C.C.

Per i terreni antistanti a strade vicinali e comunali, le piante sopra dette devono essere piantate alle distanze previste dal Codice della strada.

Le coltivazioni di alberi di alto fusto devono distare dalle abitazioni ed edifici, anche rurali, 15 metri, salvo diversi accordi tra i proprietari confinanti.

 

 

 

 

ART. 21

Abbeveratoi per animali

    Gli abbeveratoi per animali devono essere tenuti costantemente puliti.

      E’ vietato immettere in essi oggetti o sostanze di qualsiasi specie.

      Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonchè la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

      E’ vietato prelevare acqua dagli abbeveratoi in quantità superiore ai 200 litri.

ART. 22

Custodia di animali in transito.

 

Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.

ART. 23

Conduzione al pascolo e spostamento di animali.

 

      Il bestiame al pascolo deve essere custodito e guidato in modo che non rechi danno ai fondi finitimi e non rechi  

      pericolo  o intralcio alla circolazione dei veicoli e molestia ai passanti.

 

La conduzione al pascolo e lo spostamento di animali è subordinato all’osservanza delle vigenti norme di polizia veterinaria nonché delle disposizioni eventualmente emanate in materia dall’autorità sanitaria competente.

ART. 24

Passaggio nei fondi altrui con il bestiame.

 

Il diritto di passaggio nei fondi altrui con il bestiame, in assenza di valide alternative, specie se sono in atto colture o frutti pendenti, deve essere esercitato con l’adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a prevenire i danni che potrebbero essere arrecati alla altrui proprietà.

ART. 25

Pascolo sui terreni demaniali.

 

Il pascolo del bestiame sui beni demaniali è vietato senza il preventivo permesso dell’Amministrazione interessata. Per i terreni comunali il proprietario del gregge o mandria deve provvedere al pagamento di un corrispettivo stabilito di volta in volta secondo i parametri ed i criteri predeterminati dalla Giunta Comunale e commisurato all’estensione e qualità del terreno messo a disposizione, al numero di capi ammessi a pascolare ed alla durata dell’esercizio del pascolo.  Il conduttore del bestiame sorpreso a pascolare nel terreno del demanio comunale senza autorizzazione è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa e al totale risarcimento dei danni.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 26

Pascolo su terreno privato

 

Senza espressa autorizzazione del conduttore del terreno è vietato il pascolo di greggi e armenti di qualunque specie di animali sui fondi privati.

 

 

Titolo V  - Malattie delle piante – denuncia obbligatoria

 

ART. 27

Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria

 

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

·         nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all’agricoltura, l’Autorità Comunale, d’intesa con i compotenti uffici provinciali per l’agricoltura e con l’Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia responsabile;

 

·         è fatto obbligo ai proprietari, ai condutori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all’azienda, di denunciare all’Autorità Comunale, al competente ufficio provinciale per l’agricoltura o all’Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all’uopo indicati;

 

·         verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all’azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all' infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall’Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

 

 

Titolo VI  - Malattie del bestiame

 

ART. 28

Obbligo di denuncia

 

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all’Autorità Sanitaria qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo.

 

ART. 29

Isolamento per malattie contagiose

 

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell’intervento dell’Autorità Sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d’acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

ART. 30

Animali morti.

 

Gli animali morti per qualunque causa dovranno essere avviati alla distruzione o all’interramento in base alle disposizioni impartite dal competente Servizio Veterinario.

 

 

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Titolo VII  - Tutela dell’ambiente

 

ART. 31

Inquinamento.

 

E’ vietato inquinare le acque sorgenti, i corsi d’acqua, sia pubblici che privati, con sostanze chimiche o naturali dannose al patrimonio ittico.  Non è permesso convogliare direttamente nei corsi d’acqua liquami provenienti da allevamenti zootecnici.

Lo scarico di acque in corsi d’acqua superficiali, derivanti da attività di ogni tipo, sia civili che produttive o di servizio, è ammesso solo a seguito di regolare autorizzazione rilasciata in base alle norme vigenti in materia di scarichi.

ART. 32

Scarico abusivo.

 

E’ vietato lo scarico o l’abbandono su terreni e fondi agricoli di rifiuti di ogni tipo.

E' fatto altresì assoluto divieto di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere lungo le strade e i sentieri, nelle scarpate, negli alvei dei fiumi e dei corsi d'acqua, nei prati e boschi, nelle  proprie  o altrui proprietà private.

 

ART. 33

Esercizio di caccia e pesca

 

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

E’ vietata la distruzione di nidi e nidiate di uccelli; è inoltre vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

ART. 34

Accensione fuochi.

 

L’accensione di fuochi e’ consentita nel rispetto dei limiti e modalità stabilite con  apposita Ordinanza Regionale in materia.

 

Per l’abbruciamento delle stoppie, l’eliminazione di sterpi, macchie, residui di potatura, ecc., è ammissibile l’uso del fuoco che deve essere acceso con l’adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà e deve essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finché non sia spento.

E’ vietato in ogni caso accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell’anno.

Si applicano in proposito le disposizioni previste dall’art.59 del T.U.L.P.S. e, per responsabilità penali, gli artt.423 e 449 del C.P.

 

Titolo VIII  - Disposizioni transitorie e finali

ART. 35

Esecutività.

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte dei competenti organi.

Sono abolite tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.