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Regolamento di
Polizia Urbana
TITOLO I -
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO
II – SICUREZZA, IGIENE E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO
TITOLO
III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI
TITOLO
IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI
TITOLO
V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE
STABILI
TITOLO
VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI
TITOLO
VII – MANIFESTAZIONI E CORTEI
TITOLO
VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
TITOLO
I - DISPOSIZIONI GENERALI
1.
Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai
principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le
norme speciali e con le finalità dello Statuto della Comune di Villaurbana,
comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della
comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza
civile, la sicurezza dei cittadini e la più' ampia fruibilità
dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e
dell'ambiente.
2. Oggetto
e applicazione
1.
Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini
di cui all'art. 1, comma 1., detta norme, autonome o integrative
di disposizioni generali o speciali, in materia di:
a.
sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
b.
occupazione di aree e spazi pubblici;
c.
quiete pubblica e privata;
d.
protezione e tutela degli animali;
e.
esercizi pubblici.
2
Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento,
dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole
contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini,
anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della
Polizia Municipale, Quando, nel testo degli articoli, ricorre il
termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve
intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
1.
Ai fini della disciplina regolamentare é considerato bene comune
in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
a.
il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma
gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei
termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico
passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in
assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della
proprietà privata;
b.
parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
c.
le acque interne;
d.
i monumenti e le fontane monumentali;
e.
le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui
stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
f.
gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni
comuni indicati nelle lettere precedenti.
2.
Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato
uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni
o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La
fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni
o autorizzazioni.
3.
Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che
di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma
temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
L'utilizzazione dei beni comuni é sempre subordinata a
preventiva concessione o autorizzazione.
4. Concessioni
e autorizzazioni
1.
Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva
specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere
richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo,
indirizzata al Sindaco ovvero al Responsabile del Servizio
competente.
2.
L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in
relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di
utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende
esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del
procedimento.
3.
L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve
avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
4.
Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta e permessi, rilasciati
in base al presente Regolamento, si intendono accordati:
a)
personalmente al titolare o comunque alla persona che risulti il
richiedente;
b)
senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed osservate le norme di
legge vigenti nelle materie oggetto dell’atto rilasciato;
c)
con l’obbligo al concessionario di riparare tutti i danni
diretti ed indiretti derivanti dalle opere, attività ed
occupazioni permesse e di tenere sollevato l’Amministrazione
concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto
della concessione, autorizzazione, nullaosta o permesso
accordato;
d)
con facoltà all’Amministrazione di imporre, in ogni tempo,
quanto previsto dal comma 6 senza obbligo di corrispondere alcuna
indennità o compenso;
e)
l’anticipata cessazione e/o la rinuncia di quanto concesso
od autorizzato, non da diritto al rimborso dell’eventuale
tributo versato.
5.
Le concessioni e le autorizzazioni a carattere non permanente
hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno
del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per
uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto,
prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1.
e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione. Le
autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico, stante il
disagio arrecato in particolare modo alla circolazione pedonale,
possono essere rilasciate per un periodo non superiore
all’anno ed eventualmente rinnovate, in particolare per i
cantieri edili, per una superficie adeguata allo stato di
avanzamento dei lavori o delle necessità presupposte
all'occupazione.
6.
L’organo competente può revocare in qualunque momento, con
provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino
essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni
regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare
subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di
carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti
soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio.
1.
Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento é
attribuito, in via generale, agli agenti di Polizia Municipale e,
ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione
con l’Amministrazione comunale, a personale di altri enti
preposti alla vigilanza.
2.
Gli agenti di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati
al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza,
e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere
informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi
dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni
altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al
fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del
Regolamento e della individuazione dei responsabili delle
violazioni medesime.
3.
All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento
possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a
Corpi od Organi di polizia statale, nonché gli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria di cui all’articolo 13 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
1.
La violazione di disposizioni del Regolamento é punita, ai sensi
di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in
via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere
adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con
provvedimento dell’Organo comunale competente.
2.
Alla contestazione della violazione delle disposizioni del
Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, entro 60 giorni
dalla data della contestazione o notificazione delle violazione,
gli interessati possono far pervenire al Comando del Corpo della
Polizia Municipale scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti. In tutte le ipotesi in cui il
presente Regolamento prevede che da una determinata violazione
consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le
disposizioni generali contenute nelle leggi 24 novembre 1981, n.
689, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di
questo titolo.
3.
Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di
atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di
cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4.
L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle
condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in
esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione
amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della
concessione o della autorizzazione, in considerazione della
gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia
eventualmente prodotto, nonché dell’eventuale reiterazione
della violazione.
5.
Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si
applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma
speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure
per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una
situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel
qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla
disposizione regolamentare violata.
6.
Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza
di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o
di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il
responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione
amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, é tenuto
al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e
del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà
su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come
previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e
solidale.
7.
Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile
o dall’obbligato solidale mediante versamento in conto
corrente postale intestato al Comune di Villaurbana. Per il
pagamento rateale si applica l’articolo 26 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
8.
Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad
amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e
per gli effetti di cui all’articolo 6 della legge n.
689/1981, sono tenuti in solido negli obblighi la persona
giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona
stessa.
TITOLO
II - SICUREZZA E QUALITÀ' DELL'AMBIENTE URBANO
1.
A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è
vietato:
a)
manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o
di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o
sotto di esso installati, salvo che per interventi di
manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito , da
soggetti a tale scopo autorizzati;
b)
imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici
pubblici , facciate o porte, di edifici privati;
c)
rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di
sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere,
segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico
interesse e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a
pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
d)
arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate
ed altri beni pubblici o privati, nonché' legarsi o incatenarsi
ad essi;
e)
collocare, affiggere o appendere alcunché' su beni pubblici e,
ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
f)
praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o
aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici,
quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire
pericolo per se o per gli altri o procurare danni;
g)
sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui
marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo,
ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire
l’utilizzazione di strutture realizzate per consentire il
superamento delle barriere architettoniche;
h)
spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei
rifiuti;
i)
compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o
esporre cose contrari alla decenza o al pubblico decoro, o che
possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle
persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od
inconvenienti, nonché' soddisfare le esigenze corporali fuori
dai luoghi a ciò' destinati;
l)
accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei
luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o
apparecchi simili causando pericolo o disturbo alle persone;
2.
Nelle fontane pubbliche è vietato:
a)
utilizzare l’acqua delle fontanelle pubbliche per uso che
non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In
prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli,
animali, indumenti e simili;
b)
bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia
personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
3.
Divieto di distribuzione di volantini, opuscoli o simili.
a)
E' vietata, senza la preventiva comunicazione al servizio
di vigilanza comunale, la distribuzione, di volantini, opuscoli,
fogli e simili , mediante collocamento nel parabrezza esterno
degli autoveicoli, negli stipiti o battenti delle porte e/o
finestre, salvo che ciò avvenga in forza di una normativa
nazionale che ne ammetta esplicitamente la possibilità.
4.
Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a €
150, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.
1.
A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
a)
ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti
qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed
a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante
occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
b)
utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di
rottami, rifiuti o materiali simili, che creino disagi e
inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni
eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più' breve
tempo possibile;
c)
collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o
nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al
pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di
fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non
sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
d)
procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati
all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi
e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti
sottostanti del fabbricato;
e)
procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o
simili quando ciò' determini disturbo, incomodo o
insudiciamento;
f)
accatastare o tenere accatastate nei cortili siti nel centro
abitato paglia, erba secca e qualsiasi altra materia di facile
accensione;
2.
Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
25 a € 150.
9. Nettezza
del suolo e dell'abitato
1.
Fatta salva l’applicabilità di norme speciali, è vietato
gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia
liquida o solida, sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo
destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico
passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua
o sulle sponde o ripe dei medesimi, nonché' in cortili, vicoli
chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più' persone.
2.
E’ vietato gettare carta, lattine, bottiglie o quant’altro
sulle pubbliche vie in luogo di servirsi degli appositi cestini portarifiuti;
3.
E’ vietata la preparazione di impasti e/o malte per uso
edilizio direttamente sul suolo stradale o sui marciapiedi senza
l’uso di apposito contenitore atto ad impedire l’imbrattamento
del suolo pubblico.
4.
E’ vietato procedere alla lavatura dei veicoli in luoghi
pubblici o aperti al pubblico;
5.
È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi
specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche
temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di
provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello
spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due
metri.
6.
L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque
lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche
temporanea.
7.
È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi
specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede
dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del
tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale
si accede, fatta salva la possibilità' per il Comune di
intervenire per il ripristino della pulizia.
8.
I proprietari o amministratori o conduttori di immobili
collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del
tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
9.
I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la
dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia
dell'esercizio cestelli di capacità di adeguata capacità e
travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti
di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti
impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se
necessario, sui marciapiedi purché non intralcino il passaggio
dei pedoni. Tali contenitori non sono soggetti alle norme
sull'occupazione di suolo pubblico.
10.
I proprietari di aree private non recintate, confinanti con
pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante
pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di
esse siano stati depositati.
11.
Nell’esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di
pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
12.
Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui
al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
da € 25 a € 150.
1.
A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, in conformità con
il regolamento sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
assimilati, i sacchetti contenenti rifiuti domestici devono
essere depositati nei pressi della porta di ingresso
all’abitazione, nei giorni stabiliti tra le ore 06.30
e le ore 07.30, ovvero negli appositi cassonetti destinati alla
raccolta degli stessi.
2.
Qualora i cassonetti di cui al comma 1. siano colmi, non è
consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta
chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei cassonetti
stessi.-
3.
In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed
ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la
raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a
tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo,
essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da
quelli per i quali sono stati predisposti.-
4.
I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili,
da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun
caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in
altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per
il loro ritiro deve essere presentata apposita richiesta al
competente ufficio comunale. Essi possono altresì essere
conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
5.
È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti
domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali, nonché'
rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono
essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6.
È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta
dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le
macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite
direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi
di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7.
È vietato introdurre cartoni e altri imballaggi similari nei
contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Le utenze
commerciali, gli artigianali, industriali e comunque qualsiasi
attività produttiva che debba smaltire materiale da imballaggio
tipo cartoni devono depositarli sul suolo pubblico , in
prossimità della propria attività, opportunamente compresso ed
imballato dalle ore 06.30 e le ore 07.30 nelle giornate previste
dall’Amministrazione per la raccolta. Qualora
all’orario di chiusura dei negozi gli imballaggi e cartoni
non siano stati recuperati , devono essere ritirati ed
immagazzinati fino alla successiva raccolta. In ogni caso gli
imballaggi posti all’esterno dell’attività devono
essere assicurati nelle giornate di vento onde impedirne la
dispersione e non devono causare intralcio alla circolazione dei
veicoli e dei pedoni
8.
Fatta salvo l'applicazione della normativa statale o regionale in
materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 25 ) a € 150 .
11. Manutenzione
delle facciate degli edifici
1.
A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari
degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze,
o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le
stesse in buono stato di conservazione .
2.
Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono
,degrado e/o pericolo delle facciate degli edifici di cui al
comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta
motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai
proprietari di procedere al ripristino delle facciate in
conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
3.
È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte,
finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre
visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
4.
I proprietari sono responsabili della conservazione e pulizia dei
numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari
d’insegne.
5.
I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi,
canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono
essere sempre mantenuti in buono stato.
6.
Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 25 a € 150.
12. Tende su facciate di edifici
1.
Il Sindaco, con proprie ordinanze, può individuare strade o zone
di particolare interesse architettonico o ambientale, nelle quali
è vietata la collocazione di tende sulle facciate, ovvero ove
essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione
Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.
2.
La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli
esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è
oggetto di specifica autorizzazione comunale.
1.
Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché
nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
2.
introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti
erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con
veicoli in genere, compresi i velocipedi;
3.
condurre cani non assicurati da guinzaglio, fatta eccezione per
quelli al servizio di persone disabili. Condurre i cani di grossa
taglia sprovvisti di museruola. Le persone che li conducono
devono essere muniti di attrezzatura idonea per l’immediata
rimozione delle deiezioni;
4.
calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi,
5.
guastare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere
manifesti alle piante;
6.
collocare baracche ed altre cose fisse o mobili, o comunque
occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione
dell’Autorità comunale;
7.
gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;
8.
dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno,
o che siano espressamente vietati dalle autorità;
9.
fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei
bambini da parte di chi abbia superato l’età di anni 14;
10.
nelle aree verdi di piccole dimensioni o che si trovino nel
centro cittadino, attrezzate con giochi destinati ai bambini, il
gioco del calcio o altro gioco che causi pericolo o molestia agli
stessi;
11.
Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito
con la sanzione amministrativa da € 25 a € 150.
14.
Verde privato
1.
In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando
nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i
condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte
al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i
cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno
l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde
e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva
della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2.
È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le
ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
3.
I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi
pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in
condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La
disposizione vale anche per il verde condominiale.
4.
I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in
condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di
animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di
degrado urbano.
5.
Al fine di eliminare qualsiasi pericolo di incendio, i
proprietari dei cortili o terreni posti all’interno del
centro abitato dovranno provvedere al taglio e all’abbruciamento
dell’erba secca nei modi e tempi stabiliti con ordinanza del
Sindaco
6.
Chiunque violi le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 25 a € 150.
TITOLO
III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI
1.
A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è
vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché' gli spazi
ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva
autorizzazione comunale.
2.
Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica
autorizzazione comunale per l'occupazione:
a)
le aree e gli spazi di dominio pubblico;
b)
le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù' di
uso pubblico, compresi le gallerie e i portici;
c)
i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al
pubblico transito;
d)
le aree di proprietà' privata confinanti con pubbliche vie, non
recintate ovvero delimitante in modo da rendere evidente a terzi
il limite della proprietà privata;
3.
L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi
indicati nel presente articolo può essere negata o revocata
quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare;
deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla
incolumità pubblica o privata.
4.
Qualora la natura, la modalità', la particolare posizione anche in
relazione alla quiete pubblica o la durata dell'occupazione, lo
rendano necessario, l’Autorità Comunale può' imporre al
titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche
prescrizioni.
5.
La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle
occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui
collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione
edilizia, anche in forma precaria.
6.
Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale
disciplinante lo svolgimento dell’attività commerciale su
aree pubbliche, le occupazioni di aree e spazi pubblici per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla
disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia,
alle disposizioni del regolamento comunale per
l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e
aree pubbliche, nonché alle speciali determinazioni della Giunta
Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
7.
Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a
titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto
dalla normativa in materia tributaria.
1.
Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili sono
regolate dalle norme contenute nel regolamento per
l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche.
2.
Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate è
prevista l'applicazione delle norme del Codice della Strada, se
l'occupazione avviene su strada pubblica o aperta al pubblico
passaggio, ovvero con le sanzioni previste dal D.Lgs
504/93 e regolamento comunale per le occupazioni di spazi
ed aree pubbliche se l'occupazione avviene al di fuori della sede
stradale.
3.
Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e
sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve
essere restituito libero da ogni struttura e indenne. A
prescindere dalle procedure di risarcimento per
l'eventuale danneggiamento del suolo pubblico e dell'obbligo di
ripristino dei luoghi, fatta salva l'applicazione di norme
speciali, la violazione delle disposizioni del presente comma
è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 25 a € 150 .
17. Occupazioni per manifestazioni
1.
Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria
l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi
pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco
richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile
giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la
documentazione relativa a: modalità' di occupazione; strutture
che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità' di
smaltimento dei rifiuti; indicazione di un rappresentante dei
promotori responsabile per gli adempimenti di cui al successivo
comma 5.
2.
L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per
manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole
pedonali e aree di particolare interesse ambientale è
subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3.
In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo
stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà
l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di
presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un
criterio di rotazione che consenta la più' ampia fruibilità del
territorio.
4.
L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate
almeno sette giorni prima della data prevista per l'inizio dei
lavori di allestimento.
5.
Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il
rappresentante dei promotori, o suo delegato, deve essere
sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve
costantemente vigilare affinché' siano rigorosamente rispettate
le prescrizioni impartite, nel caso specifico, a tutela
dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare
riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
6.
La mancata ottemperanza a quanto precede, fatta salva
l'applicazione di altre norme specifiche, è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 25 a € 150 a carico del rappresentante dei
promotori ed in solido dall'eventuale associazione promotrice
della manifestazione.-
18. Occupazioni con spettacoli
viaggianti
1.
L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di
spettacolo viaggiante può' avvenire solo sulle aree a tal fine
preliminarmente determinate o, in mancanza di queste, su area
privata di cui si abbia la disponibilità;
19. Occupazioni con elementi di
arredo
1.
A quanti esercitano attività' commerciali, artigianali o simili,
in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede
dalla pubblica via, può' essere concessa l'occupazione del suolo
pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio,
vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò' non
pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che
mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. Fatta salva
l’applicazione delle norme statali e comunali specifiche nel
caso di occupazione non autorizzata.
2.
Chiunque violi le disposizioni del presente comma è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 25 a € 150 nonché all'obbligo del ripristino
dei luoghi. Sono applicabili , per quanto compatibili, le
disposizioni del Codice della Strada.
3.
Analoga occupazione può essere autorizzata alle condizioni
di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono in tal
modo migliorare la situazione ambientale della via in cui
risiedono.
4.
La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo,
sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati
alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione,
anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni
degli elementi di arredo, nonché' la modalità' dell'occupazione
e la durata della medesima.
20. Occupazioni con strutture
pubblicitarie
1.
Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della
Strada nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di
qualsiasi tipo o dimensione può' essere collocata, anche
temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza
preventiva autorizzazione.
2.
Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma
1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a
giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione
possano derivare conseguenze negative alla vegetazione
orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione
può' altresì' essere negata quando sia giudicata dai competenti
uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia
ambientale e paesaggistica.
3.
Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso
pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi
pubblicitari, la medesima non può' porsi in atto se non dopo
aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla
pubblicità.
4.
Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la
collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di
specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per
l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata
contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
5.
Nell'ambito ed in prossimità' dei luoghi e dei beni situati in
zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai
sensi di legge, non può' essere autorizzata la posa in opera di
cartelli o di altri mezzi di pubblicità' se non previo rilascio
dell'autorizzazione o del parere favorevole dell’autorità
competente.
6.
Qualora le disposizioni di cui al presente articolo non vengono
ottemperate, si applica la sanzione prevista dal Codice della
Strada e relativa sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.
21. Occupazioni per lavori di pubblica
utilità
1.
Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione
di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei
utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità',
l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato
l'intervento, deve darne comunicazione all’Ufficio Tecnico
comunale.
2.
La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa
indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità'
di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di
termine), deve essere data tempestivamente, salvo situazioni
urgenti, almeno 24 ore prima dell'intervento, al fine di
consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti
necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione
Comunale può' disporre in merito alla programmazione degli
interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti: In
particolare per gli assi viari principali, può essere imposta la
prescrizione dell’effettuazione degli interventi negli orari
notturni con riapertura al transito durante il giorno. Ove si
tratti di intervento di urgenza la comunicazione può' essere
data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento
viene effettuato.
3.
Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito,
veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le
prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione.
Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in
cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico,
ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le
circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della
incolumità' pubblica e privata.
4.
La violazione delle disposizioni del precedente comma è
soggetto alla sanzione amministrativa di cui
all’articolo 21 del Codice della Strada quando
avviene sulla sede stradale, ovvero con la sanzione
del pagamento di una somma da € 25 a € 150 quando
l'intervento avvenga su suolo pubblico o aperto al
pubblico, fatta salva l'applicazione di altre norme
specifiche in materia.
22. Occupazioni per attività'
di riparazione di veicoli
1.
Non è consentita l'occupazione di suolo pubblico per
l'esecuzione di riparazioni da parte di quanti esercitano attività'
di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via.
Se l'occupazione avviene su strada si applica
l'art. 20 del Codice della Strada ovvero, se al di fuori
della sede stradale ma comunque su suolo pubblico
o aperto al pubblico passaggio , è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a €
150.
2.
Qualora nel corso delle citate operazioni venga provocato lo spandimento
di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo si
applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 25 a € 150 .
23. Occupazioni del soprassuolo
1.
Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione
di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari,
di bracci, fanali e simili.
Articolo
24. Occupazioni per
comizi e raccolta di firme
1.
L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la
raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di
iniziativa popolare o di referendum, nonché' per comizi in
periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è
concessa previa verifica della compatibilità' con le esigenze
della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui
all'art. 16, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta
almeno 5 giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di
motivate ragioni, può' derogare tale termine accogliendo
richieste presentate successivamente.
TITOLO
IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA’ COMMERCIALI
Articolo
25. Occupazioni
per temporanea esposizione
1.
In particolari circostanze di interesse generale, può' essere
autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a
fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali,
industriali o agricoli a condizione che siano utilizzate
strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti
uffici comunali, nonché', quando siano interessate aree soggette
a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Archittetonici.-
2.
In tali esposizioni non può' in alcun modo svolgersi attività',
anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica
preventiva autorizzazione.
Articolo
26. Occupazioni
per esposizione di merci
1.
A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla
pubblica via può' essere rilasciata l'autorizzazione, nel
rispetto delle norme d'igiene e di sicurezza per il transito
pedonale, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci
durante l’orario di apertura al pubblico, purché' il
marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza
sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di
circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre il
fronte dell’esercizio commerciale, purché non occupi passi
carrai, accessi pedonali e nel rispetto del Regolamento d'igiene.
2.
L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto
nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture,
pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura
dell'esercizio stesso.
3.
Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili,
operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in
strade che presentino particolari caratteristiche geometriche,
possono ottenere l'autorizzazione, purché' l'occupazione sia
posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia
garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e
delle persone con limitata o impedita capacità motoria.-
Articolo
27. Commercio
in forma itinerante
1.
I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su
aree pubbliche e i coltivatori diretti, possono, senza necessità
di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione del suolo
pubblico, esercitare attività' di commercio in forma itinerante,
con esclusione delle domeniche e delle festività, nelle
giornate da lunedì a sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 15.00 alle ore 19.00 , nel rispetto dei seguenti
divieti e limiti:
a.
è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono
presenti problemi di viabilità' o siano tutelate da specifici
motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale
individuate con apposita ordinanza del Sindaco;
b.
a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a
salvaguardia della incolumità' personale, in prossimità' di
scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni
dannose.
2.
Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà' vietare
temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in
occasione di particolari eventi.
Articolo
28. Mestieri
girovaghi
1.
Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se
cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione
nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino
straniero, della prevista licenza temporanea.
2.
L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta
l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici
dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia
di occupazione di aree e spazi pubblici.
3.
L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e
simili è consentito nelle aree pedonali quando le esibizioni
siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o
fastidio alla circolazione pedonale e veicolare ovvero agli
accessi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed esercizi
pubblici, nell'orario previsto dall’articolo 59 del
Regolamento di esecuzione del Codice della Strada in materia di
pubblicità fonica.
4.
Qualora le suddette esibizioni creino intralcio si dispone la
sospensione delle stesse e lo spostamento su altra area pubblica.
Articolo
29. Disposizioni generali
1.
Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in
materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di
tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli
articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di
rango superiore.
2.
Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve
usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai
vicini.
3.
L'ufficio Tecnico comunale, su reclamo o d'ufficio, accerta la
natura dei rumori e promuove i più idonei provvedimenti
affinché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla
eliminazione delle cause dei rumori.
4.
Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il
rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su
motivata proposta dell’Ufficio Tecnico comunale o
dell'Azienda Sanitaria Locale, può vietare l'esercizio
dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle
molestie o dell'incomodo.
5.
È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile
abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da
motore. Il divieto non vale per le attività che comportano
esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature
medico- sanitarie e per le attività di carattere hobbistico,
ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo
alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.
6.
Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 25 a € 150.
1.
Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in
materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di
tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non
possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente,
attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento
acustico tra le ore 21 e le ore 7 ovvero le ore 9 delle giornate
festive.
2.
L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative nell'orario
di cui al comma 1 è subordinata a preventivo parere delle Unità
Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso
che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento
acustico.
3.
Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche
del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto
necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie
Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del
Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello
indicato nel comma 1.
4.
Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 25 a € 150
1.
Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente
normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle
leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di
pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli
esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili delle
attività di circoli privati, i titolari delle licenze di
esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari
di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono
assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano
strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di
essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.
2.
Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in
luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad
evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, è comunque
imposta una limitazione massima alle ore 02:00.
3.
Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
25 a € 150.
Articolo
32. Circoli privati
1.
Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente
normativa in materia, ai responsabili dei circoli privati è
fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:
a.
devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività
siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori
di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8;
b.
devono cessare ogni attività di somministrazione all’ora
stabilita con apposita ordinanza del Sindaco.
c.
devono vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori
evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla
quiete pubblica e privata;
2.
Chiunque violi le disposizioni del presente articolo , è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 25 ad € 150 .
Articolo
33.
Abitazioni private
1.
È proibito provocare rumori incomodi al vicinato tra le ore 22:00
e le 07:00, ovvero le ore 09:00 delle giornate festive, e tra le
ore 13:00 e le ore 16:00 nei mesi di giugno, luglio ed agosto.-
2.
Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare
apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le
eccezioni di cui ai due commi seguenti.-
3.
Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi
di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono
essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni
sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o
disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi
apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e
dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a
civile abitazione.
4.
Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza
della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria
di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di
civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti
e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque
effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali
e prima delle ore 9 e dopo le ore 20 e fra le ore 12 e le ore 15
nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei
limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di
esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di
esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili,
ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5.
È vietato tenere animali che, specialmente di notte, recano
disturbi al vicinato.
6.
Chiunque violi le disposizioni del presente articolo , è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 25 a € 150
1.
Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali
è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele
al fine di evitare disturbo ai vicini.
2.
Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore
22:00 alle ore 08:00 e nei mesi di giugno, luglio ed agosto dalle
ore 13:00 alle ore 16:00, salvo la totale insonorizzazione del
locale in cui lo strumento musicale è usato.
3.
Chiunque violi le disposizioni del presente articolo , è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 25 a € 150
Articolo
35. Dispositivi
acustici antifurto
1.
Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della
Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato
un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo
affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle
disposizioni vigenti.
2.
La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi
acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi,
stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può,
in alcun caso, superare i quindici minuti primi.
3.
Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al
comma 1 , è soggetto all’applicazione delle norme del
Codice della Strada.
4.
Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui
al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 25 a € 150
TITOLO
VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI
Articolo
36. Disposizioni generali
1.
Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in
materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le
norme contenute negli articoli che seguono qualora non
incompatibili con tali norme. Per i controlli qualora necessiti
il parere tecnico, l’Ufficio comunale competente provvederà
a richiedere l’intervento del Servizio Veterinario. Nei casi
urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente
dall’organo accertatore anche con richiesta verbale o
telefonica.
1.
In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e
molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare
loro danno o sofferenza, di percuoterli, sottoporli a sforzi
eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2.
Fermo restando quanto disposto dalle norme specifiche, dal
Regolamento Veterinario e di Igiene, è vietato allevare animali
domestici all’interno del centro abitato. La detenzione, per
uso familiare, di un esiguo numero di animali da cortile (fino a
10 capi), tipo galline o conigli, è permessa, previa
comunicazione agli Uffici Comunali competenti. Devono comunque
essere garantite condizioni igieniche tali da non recare disturbi
e disagi.
3.
È vietato abbandonare animali domestici.
4.
Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
25 a € 150
Articolo
38. Protezione della fauna selvatica
1.
Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia
stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il
territorio comunale.
2.
È vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri
animali.
3.
È fatto divieto di detenere in strutture private specie
selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle
stesse.
4.
Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e
il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di
raccapriccio per terzi.
5.
Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 25 a € 150
1.
È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e
rappresentazioni pubbliche e private che comportino
maltrattamenti e sevizie.
2.
È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti
alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante
disponibilità di acqua e cibo.
3.
È comunque vietata l’esposizione di animali non in buono
stato di salute.
4.
Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire
costantemente le cure necessarie, facendo ricorso, ove
necessario, al veterinario.
5.
È vietata l’organizzazione di combattimenti tra animali di
qualsiasi specie, È vietato altresì assistere a combattimenti
organizzati tra animali.
6.
In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e
giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino,
specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
7.
Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la
violazione della disposizione del comma 6. al proprietario o al
detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in
condizione di non più' disturbare la quiete pubblica e privata.
8.
Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 6 del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 25 a € 150.
Articolo
40. Mantenimento
dei cani
1.
In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari
dei cani di iscriverli all’anagrafe canina e di munirli
di apposito dispositivo di identificazione.
2.
Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la
profilassi della rabbia, a tutela della incolumità' pubblica e
privata, i cani devono sempre essere condotti da persona in grado
di tenere l’animale sotto costante controllo e, se di taglia
media o grossa al guinzaglio, se di indole mordace anche muniti
di museruola.
3.
È fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena se questa è
inferiore a metri 4, ovvero a metri 3 qualora la catena possa
scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 metri. Gli
animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo
adeguato ed i contenitori dell’acqua e del cibo sempre
disponibili.
4.
A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo
ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano
condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea
attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le
medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
5.
I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia
devono, comunque, evitare che essi sporchino con deiezioni i
portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso
pubblico.
6.
È vietato introdurre cani, ancorché' condotti al guinzaglio,
eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili,
nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai
giochi.
7.
Fatta salva l’applicazione della normativa speciale
regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 25 a € 150.
Articolo
41. Animali
liberi
1.
Il Sindaco con propria ordinanza può' disporre misure di cattura
e monitoraggio sanitario o di controllo numerico, mediante
sterilizzazione, degli animali liberi presenti sul territorio
cittadino.
2.
È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei
giardini pubblici per gatti o altri animali randagi.
L’eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta
osservando cautele che evitino disagi al decoro ed
all’igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi
alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante
l’asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo
non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
3.
Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura
igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco
con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche
soltanto per particolari zone, di
distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui
al comma che precede.
4.
Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
25 a € 150.
1. I cortei funebri, muovendo dall’abitazione dell’estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro,
dovranno percorrere l’itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell’autorità, i
divieti imposti, la segnaletica stradale, sino al raggiungimento del luogo dove il corteo deve essere
sciolto.
2. Le processioni religiose, muovendo dal luogo previsto dovranno percorrere l’itinerario prestabilito rispettando le eventuali particolari disposizioni dell’autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino al raggiungimento del luogo dove il corteo deve essere sciolto.
Articolo
43. Manifestazioni
1. Le manifestazioni autorizzate che prevedono cortei di persone, in particolare quando siano utilizzati cavalli o veicoli, muovendo dal luogo previsto dovranno percorrere l’itinerario prestabilito rispettando le eventuali particolari disposizioni dell’autorità, i divieti imposti, sino al raggiungimento del luogo dove il corteo deve essere sciolto.
2. I cortei dovranno essere preventivamente autorizzati.
a)
L'istanza, a firma del rappresentante dei promotori, e la
documentazione allegata devono essere presentate almeno sette
giorni prima della data prevista per la manifestazione.
b)
Nell’istanza dovrà essere indicato l’itinerario, il
giorno, l’ora di inizio e fine del corteo ed il
nominativo dell’eventuale delegato del rappresentante dei
promotori.
c)
Nell’istanza relativa ai cortei di cavalli dovrà essere
indicato, oltre quanto previsto nel precedente comma, anche il
nominativo e l’età dei cavalieri.
d)
Durante lo svolgimento della manifestazione, il rappresentante
dei promotori o suo delegato deve essere sempre presente o comunque
facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché'
siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso
specifico a tutela della sicurezza, incolumità e igiene
pubblica.
e)
La mancata ottemperanza a quanto precede, fatta salva
l'applicazione di altre norme specifiche, è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 25 a € 150 a carico del rappresentante dei
promotori ed in solido dall'eventuale associazione promotrice
della manifestazione.-
Articolo
44. Entrata in vigore
1.
Il presente Regolamento entra in vigore il 21/03/2003.
1.
Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia
Urbana sono abrogati e cessano pertanto di
avere efficacia i precedenti Regolamenti di Polizia Urbana, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.