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Sito ufficiale deI comune di Villaurbana

Sabato 17 Maggio 2025  

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l'Amministrazione di Villaurbana Servizi Per il cittadino Scrivi al Comune di Villaurbana

Servizi del comune
Regolamenti comunali

 

Regolamento di Polizia Urbana

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.                   Finalità

Articolo 2.                   Oggetto e applicazione

Articolo 3.                   Definizioni

Articolo 4.                   Concessioni e autorizzazioni

Articolo 5.                   Vigilanza

Articolo 6.                   Sanzioni

TITOLO II – SICUREZZA, IGIENE E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Articolo 7.                   Comportamenti vietati

Articolo 8.                   Altre attività vietate

Articolo 9.                   Nettezza del suolo e dell'abitato

Articolo 10.               Rifiuti

Articolo 11.               Manutenzione delle facciate degli edifici

Articolo 12.               Tende su facciate di edifici

Articolo 13.               Verde pubblico

Articolo 14.               Verde privato

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Articolo 15.               Disposizioni generali

Articolo 16.               Specificazioni

Articolo 17.               Occupazioni per manifestazioni

Articolo 18.               Occupazioni con spettacoli viaggianti

Articolo 19.               Occupazioni con elementi di arredo

Articolo 20.               Occupazioni con strutture pubblicitarie

Articolo 21.               Occupazioni per lavori di pubblica utilità

Articolo 22.               Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

Articolo 23.               Occupazioni del soprassuolo

Articolo 24.               Occupazioni per comizi e raccolta di firme

 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

Articolo 25.        Occupazioni per temporanea esposizione

Articolo 26.        Occupazioni per esposizione di merci

Articolo 27.        Commercio in forma itinerante

Articolo 28.        Mestieri girovaghi

 

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

Articolo 29.        Disposizioni generali

Articolo 30.        Lavoro notturno

Articolo 31.        Spettacoli e trattenimenti

Articolo 32.        Circoli privati

Articolo 33.        Abitazioni private

Articolo 34.        Strumenti musicali

Articolo 35.        Dispositivi acustici antifurto

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 36.       Disposizioni generali

Articolo 37.       Tutela degli animali domestici

Articolo 38.       Protezione della fauna selvatica

Articolo 39.       Divieti specifici

Articolo 40.       Mantenimento dei cani

Articolo 41.       Animali liberi

TITOLO VII – MANIFESTAZIONI E CORTEI

Articolo 42.       Cortei funebri e processioni

Articolo 43.       Manifestazioni

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44.       Entrata in vigore

Articolo 45.         Abrogazioni

 

 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1.      Finalità

1.       Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Comune di Villaurbana, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più' ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2.      Oggetto e applicazione

1.       Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1., detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

a.    sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;

b.    occupazione di aree e spazi pubblici;

c.    quiete pubblica e privata;

d.    protezione e tutela degli animali;

e.    esercizi pubblici.

2         Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Municipale, Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

3.      Definizioni

1.       Ai fini della disciplina regolamentare é considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

a.         il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;

b.         parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;

c.         le acque interne;

d.         i monumenti e le fontane monumentali;

e.         le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

f.         gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2.       Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3.       Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
L'utilizzazione dei beni comuni é sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.  

4.      Concessioni e autorizzazioni

1.       Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco ovvero al Responsabile del Servizio competente.

2.       L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3.       L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

4.       Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta e permessi, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:

a)              personalmente al titolare o comunque alla persona che risulti il richiedente;

 

 

 

b)       senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed osservate le norme di legge vigenti nelle materie oggetto dell’atto rilasciato;

c)       con l’obbligo al concessionario di riparare tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalle opere, attività ed occupazioni permesse e di tenere sollevato l’Amministrazione concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione, autorizzazione, nullaosta o permesso accordato;

d)       con facoltà all’Amministrazione di imporre, in ogni tempo, quanto previsto dal comma 6 senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;

e)       l’anticipata cessazione e/o la rinuncia di quanto concesso od autorizzato, non da diritto al rimborso dell’eventuale tributo versato.

5.       Le concessioni e le autorizzazioni a carattere non permanente hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione. Le autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico, stante il disagio arrecato in particolare modo alla circolazione pedonale, possono essere rilasciate per un periodo non superiore all’anno ed eventualmente rinnovate, in particolare per i cantieri edili, per una superficie adeguata allo stato di avanzamento dei lavori o delle necessità presupposte all'occupazione.

6.       L’organo competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio.

5.      Vigilanza

1.                                           Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento é attribuito, in via generale, agli agenti di Polizia Municipale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l’Amministrazione comunale, a personale di altri enti preposti alla vigilanza.

2.                                           Gli agenti di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3.                                           All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6.      Sanzioni

1.                                           La violazione di disposizioni del Regolamento é punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell’Organo comunale competente.

2.                                           Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione delle violazione, gli interessati possono far pervenire al Comando del Corpo della Polizia Municipale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle leggi 24 novembre 1981, n. 689, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.

3.                                           Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4.                                           L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto, nonché dell’eventuale reiterazione della violazione.

5.                                           Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

 

 

6.                                           Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, é tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

7.                                           Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall’obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Villaurbana. Per il pagamento rateale si applica l’articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8.                                           Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 della legge n. 689/1981, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

 

 

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ' DELL'AMBIENTE URBANO

7.      Comportamenti vietati

1.         A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

a)       manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito , da soggetti a tale scopo autorizzati;

b)       imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici , facciate o porte, di edifici privati;

c)       rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d)       arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché' legarsi o incatenarsi ad essi;

e)       collocare, affiggere o appendere alcunché' su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

f)         praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;

g)       sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l’utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

h)       spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

i)         compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla decenza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché' soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò' destinati;

l)         accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o apparecchi simili causando pericolo o disturbo alle persone;

2.         Nelle fontane pubbliche è vietato:

a)       utilizzare l’acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;

b)       bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;

3.         Divieto di distribuzione di volantini, opuscoli o simili. 

a)         E'  vietata, senza la preventiva comunicazione al servizio di vigilanza comunale, la distribuzione, di volantini, opuscoli, fogli e simili , mediante collocamento nel parabrezza esterno degli autoveicoli, negli stipiti o battenti delle porte e/o finestre, salvo che ciò avvenga in forza di una normativa nazionale che ne ammetta esplicitamente la possibilità.

 

4.         Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150, oltre alla corresponsione delle  spese di ripristino.

 

8.       Altre attività  vietate

 

1.         A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

a)         ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

b)         utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di rottami, rifiuti o materiali simili, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più' breve tempo possibile;

c)         collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

d)         procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

e)         procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò' determini disturbo, incomodo o insudiciamento;

f)           accatastare o tenere accatastate nei cortili siti nel centro abitato paglia, erba secca e qualsiasi altra materia di facile accensione;

2.         Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

9.       Nettezza del suolo e dell'abitato

1.       Fatta salva l’applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida, sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi, nonché' in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più' persone.

2.       E’ vietato gettare carta, lattine, bottiglie o quant’altro sulle pubbliche vie in luogo di servirsi degli appositi cestini portarifiuti;

3.       E’ vietata la preparazione di impasti e/o malte per uso edilizio direttamente sul suolo stradale o sui marciapiedi senza l’uso di apposito contenitore atto ad impedire l’imbrattamento del suolo pubblico.

4.       E’ vietato procedere alla lavatura dei veicoli in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

5.       È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

6.       L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

7.       È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità' per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

8.       I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

9.       I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità di adeguata capacità e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi purché non intralcino il passaggio dei pedoni. Tali contenitori non sono soggetti  alle norme sull'occupazione di suolo pubblico.

10.   I proprietari di aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

 

 

 

11.   Nell’esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

12.   Chiunque violi le disposizioni  del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 25  a €  150.

10.   Rifiuti

1.       A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, in conformità con il regolamento sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, i sacchetti contenenti rifiuti domestici devono essere depositati nei pressi della porta di ingresso all’abitazione, nei giorni stabiliti  tra le ore 06.30 e le ore 07.30, ovvero negli appositi cassonetti destinati alla raccolta degli stessi.

2.       Qualora i cassonetti di cui al comma 1. siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei cassonetti stessi.-

3.       In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.-

4.       I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve essere presentata apposita richiesta al competente ufficio comunale. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.

5.       È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali, nonché' rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6.       È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7.       È vietato introdurre cartoni e altri imballaggi similari nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Le utenze commerciali, gli artigianali, industriali e comunque qualsiasi attività produttiva che debba smaltire materiale da imballaggio tipo cartoni  devono depositarli sul suolo pubblico , in prossimità della propria attività, opportunamente compresso ed imballato dalle ore 06.30 e le ore 07.30 nelle giornate  previste dall’Amministrazione per la raccolta. Qualora all’orario di chiusura dei negozi gli imballaggi e cartoni non siano stati recuperati , devono essere ritirati ed immagazzinati fino alla successiva raccolta. In ogni caso  gli imballaggi posti all’esterno dell’attività devono essere assicurati nelle giornate di vento onde impedirne la dispersione e non devono causare intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni

8.       Fatta salvo l'applicazione della normativa statale o regionale in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da € 25 ) a € 150 .  

11.   Manutenzione delle facciate degli edifici

1.       A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione .

2.       Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono ,degrado e/o pericolo delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

3.       È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

4.       I proprietari sono responsabili della conservazione e pulizia dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d’insegne.

5.       I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi, canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in buono stato.

6.       Chiunque violi le disposizioni  del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma da € 25  a  € 150.

 

 

12.   Tende su facciate di edifici

1.       Il Sindaco, con proprie ordinanze, può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale, nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate, ovvero ove essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.

2.       La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

13.   Verde pubblico

1.       Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

2.       introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere, compresi i velocipedi;

3.       condurre cani non assicurati da guinzaglio, fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili. Condurre i cani di grossa taglia sprovvisti di museruola. Le persone che li conducono devono essere muniti di attrezzatura idonea per l’immediata rimozione delle deiezioni;

4.       calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi,

5.       guastare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;

6.       collocare baracche ed altre cose fisse o mobili, o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell’Autorità comunale;

7.       gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;

8.       dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;

9.       fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l’età di anni 14;

10.   nelle aree verdi di piccole dimensioni o che si trovino nel centro cittadino, attrezzate con giochi destinati ai bambini, il gioco del calcio o altro gioco che causi pericolo o molestia agli stessi;

11.   Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da € 25 a € 150.       

14.    Verde privato

1.       In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2.       È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

3.       I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

4.       I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano.

5.       Al fine di eliminare qualsiasi pericolo di incendio, i proprietari dei cortili o terreni posti all’interno del centro abitato dovranno provvedere al taglio e all’abbruciamento dell’erba secca nei modi e tempi stabiliti con ordinanza del Sindaco

6.       Chiunque violi le disposizioni dei  commi 2, 3, 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

 

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

15.   Disposizioni generali

1.       A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché' gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2.       Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

a)       le aree e gli spazi di dominio pubblico;

b)       le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù' di uso pubblico, compresi le gallerie e i portici;

 

 

 

c)       i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;

d)       le aree di proprietà' privata confinanti con pubbliche vie, non recintate ovvero delimitante in modo da rendere evidente a terzi il limite della proprietà privata;

3.       L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata.

4.       Qualora la natura, la modalità', la particolare posizione anche in relazione alla quiete pubblica o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l’Autorità Comunale può' imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

5.       La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria. 

6.       Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale disciplinante lo svolgimento dell’attività commerciale su aree pubbliche, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni del regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

7.       Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dalla normativa in materia tributaria.

16.   Specificazioni

1.         Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili sono regolate dalle norme contenute nel regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2.         Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate è prevista l'applicazione delle norme del Codice della Strada, se l'occupazione avviene su strada pubblica o aperta al pubblico passaggio,  ovvero con le sanzioni previste  dal D.Lgs  504/93 e regolamento comunale  per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche se l'occupazione avviene al di fuori della sede stradale.

3.         Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne. A prescindere dalle procedure  di  risarcimento  per l'eventuale danneggiamento del suolo pubblico e dell'obbligo di ripristino dei luoghi, fatta salva l'applicazione di norme speciali, la violazione delle disposizioni del presente comma  è punita con la sanzione amministrativa  del pagamento di una somma da € 25  a € 150 .

17.   Occupazioni per manifestazioni

1.       Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità' di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità' di smaltimento dei rifiuti; indicazione di un rappresentante  dei promotori responsabile per gli adempimenti di cui al successivo comma 5.

2.       L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

3.       In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più' ampia fruibilità del territorio.

4.       L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno sette giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

5.       Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori,  o suo delegato, deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché' siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite, nel caso specifico, a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.     

6.       La mancata ottemperanza a quanto precede,  fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da € 25 a € 150  a carico del rappresentante dei promotori ed in solido dall'eventuale associazione promotrice  della manifestazione.-

 

 

18.   Occupazioni con spettacoli viaggianti

1.       L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può' avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate o, in mancanza di queste, su area privata di cui si abbia la disponibilità;

19.   Occupazioni con elementi di arredo

1.       A quanti esercitano attività' commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può' essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò' non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. Fatta salva l’applicazione delle norme statali e comunali specifiche nel caso di occupazione non autorizzata.

2.       Chiunque violi le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da € 25 a  € 150 nonché all'obbligo del ripristino dei luoghi. Sono applicabili , per quanto compatibili, le disposizioni del Codice della Strada.

3.       Analoga occupazione può essere  autorizzata alle condizioni  di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono in tal modo migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

4.       La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché' la modalità' dell'occupazione e la durata della medesima.

20.   Occupazioni con strutture pubblicitarie

1.       Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può' essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva autorizzazione.

2.       Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può' altresì' essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica. 

3.       Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può' porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

4.       Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.

5.       Nell'ambito ed in prossimità' dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può' essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità' se non previo  rilascio dell'autorizzazione o del parere favorevole dell’autorità competente.

6.       Qualora le disposizioni di cui al presente articolo  non vengono ottemperate, si applica la sanzione prevista dal Codice della Strada e relativa sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.

21.   Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1.       Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità', l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione all’Ufficio Tecnico comunale.

2.       La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità' di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, salvo situazioni urgenti, almeno 24 ore prima dell'intervento, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può' disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti: In particolare per gli assi viari principali, può essere imposta la prescrizione dell’effettuazione degli interventi negli orari notturni con riapertura al transito durante il giorno. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può' essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

 

 

 

 

3.       Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità' pubblica e privata.     

4.       La violazione delle disposizioni del precedente  comma è soggetto alla sanzione amministrativa  di cui all’articolo  21 del Codice della Strada  quando avviene sulla sede stradale, ovvero  con la  sanzione del pagamento di una somma da € 25 a € 150 quando l'intervento avvenga  su suolo pubblico o aperto al pubblico, fatta salva  l'applicazione  di altre norme specifiche in materia.

22.   Occupazioni per attività' di riparazione di veicoli

1.       Non è consentita l'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di riparazioni da parte di quanti esercitano attività' di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via. Se l'occupazione  avviene  su strada  si applica  l'art. 20 del Codice della Strada  ovvero, se al di fuori  della sede  stradale ma comunque  su suolo pubblico  o aperto al pubblico passaggio , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

2.       Qualora nel corso delle citate operazioni venga provocato lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25  a € 150 .

23.   Occupazioni del soprassuolo

1.       Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

Articolo 24.    Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1.       L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché' per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità' con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 16, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno  5 giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può' derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA’ COMMERCIALI

 

Articolo 25.        Occupazioni per temporanea esposizione

1.       In particolari circostanze di interesse generale, può' essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché', quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Archittetonici.-

2.       In tali esposizioni non può' in alcun modo svolgersi attività', anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.   

Articolo 26.        Occupazioni per esposizione di merci

1.       A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può' essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene e di sicurezza per il transito pedonale, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci durante l’orario di apertura al pubblico, purché' il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre il fronte dell’esercizio commerciale, purché non occupi passi carrai, accessi pedonali e nel rispetto del Regolamento d'igiene.

2.       L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

3.       Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché' l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.-

 

Articolo 27.        Commercio in forma itinerante

1.       I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e i coltivatori diretti, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, esercitare attività' di commercio in forma itinerante, con esclusione delle domeniche e  delle festività, nelle giornate da lunedì a sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 , nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

a.                                 è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità' o siano tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale individuate con apposita ordinanza del Sindaco;

b.                                 a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità' personale, in prossimità' di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

2.       Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà' vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Articolo 28.       Mestieri girovaghi

1.       Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

2.       L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

3.       L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale e veicolare ovvero agli accessi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed esercizi pubblici, nell'orario previsto dall’articolo 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada in materia di pubblicità fonica.

4.       Qualora le suddette esibizioni creino intralcio si dispone la sospensione delle stesse e lo spostamento su altra area pubblica.

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 29.        Disposizioni generali

1.       Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.

2.       Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

3.       L'ufficio Tecnico comunale, su reclamo o d'ufficio, accerta la natura dei rumori e promuove i più idonei provvedimenti affinché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

4.       Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dell’Ufficio Tecnico comunale o dell'Azienda  Sanitaria Locale, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

5.       È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.

6.       Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150. 

 

Articolo  30.           Lavoro notturno

1.       Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 21 e le ore 7 ovvero le ore 9 delle giornate festive.

 

 

 

 

2.       L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative nell'orario di cui al comma 1 è subordinata a preventivo parere delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3.       Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

4.       Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25  a € 150  

 

Articolo  31.            Spettacoli e trattenimenti

1.       Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili delle attività di circoli privati, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.

2.       Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, è comunque imposta una limitazione massima alle ore 02:00.

3.       Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25  a € 150.

Articolo 32.         Circoli privati

1.       Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

a.       devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8;

b.       devono cessare ogni attività di somministrazione all’ora stabilita con apposita ordinanza del Sindaco.

c.       devono vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata;

2.       Chiunque violi le disposizioni del presente articolo , è soggetto alla sanzione amministrativa  del pagamento di una somma da € 25 ad € 150 .

Articolo   33.          Abitazioni private

1.       È proibito provocare rumori incomodi al vicinato tra le ore 22:00 e le 07:00, ovvero le ore 09:00 delle giornate festive, e tra le ore 13:00 e le ore 16:00 nei mesi di giugno, luglio ed agosto.-

2.       Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.-

3.       Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4.       Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 9 e dopo le ore 20 e fra le ore 12 e le ore 15 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5.       È vietato tenere animali che, specialmente di notte, recano disturbi al vicinato.

6.       Chiunque violi le disposizioni del presente articolo , è soggetto alla sanzione amministrativa  del pagamento di una somma da € 25  a €  150  

 

 

 

Articolo  34.          Strumenti musicali

 

1.       Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2.       Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 22:00 alle ore 08:00 e nei mesi di giugno, luglio ed agosto dalle ore 13:00 alle ore 16:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

3.       Chiunque violi le disposizioni del presente articolo , è soggetto alla sanzione amministrativa  del pagamento di una somma da € 25  a €  150

Articolo  35.        Dispositivi acustici antifurto

1.       Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

2.       La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

3.       Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 , è soggetto all’applicazione delle norme del Codice della Strada.

4.       Chiunque violi le disposizioni del presente articolo  di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25  a €  150

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo  36.        Disposizioni generali

1.       Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme. Per i controlli qualora necessiti il parere tecnico, l’Ufficio comunale competente provvederà a richiedere l’intervento del Servizio Veterinario. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall’organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

Articolo  37.         Tutela degli animali domestici

1.       In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e  molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza, di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.

2.       Fermo restando quanto disposto dalle norme specifiche, dal Regolamento Veterinario e di Igiene, è vietato allevare animali domestici all’interno del centro abitato. La detenzione, per uso familiare, di un esiguo numero di animali da cortile (fino a 10 capi), tipo galline o conigli, è permessa, previa comunicazione agli Uffici Comunali competenti. Devono comunque essere garantite condizioni igieniche tali da non recare disturbi e disagi.

3.       È vietato abbandonare animali domestici.

4.       Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25  a €  150

Articolo   38.        Protezione della fauna selvatica

1.       Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale. 

2.       È vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.

3.       È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

4.       Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

5.       Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa  del pagamento di una somma  da € 25  a €  150 

 

 

 

 

Articolo  39.        Divieti specifici

 

1.       È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

2.       È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.

3.       È comunque vietata l’esposizione di animali non in buono stato di salute.

4.       Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.

5.       È vietata l’organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie, È vietato altresì assistere a combattimenti organizzati tra animali.

6.       In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

7.       Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 6. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più' disturbare la quiete pubblica e privata.

8.       Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25  a €  150.

Articolo   40.        Mantenimento dei cani

1.       In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all’anagrafe canina e di  munirli di apposito dispositivo di identificazione.

2.       Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità' pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti da persona in grado di tenere l’animale sotto costante controllo e, se di taglia media o grossa al guinzaglio, se di indole mordace anche muniti di museruola.

3.       È fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 4, ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell’acqua e del cibo sempre disponibili.

4.       A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

5.       I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono, comunque, evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

6.       È vietato introdurre cani, ancorché' condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

7.       Fatta salva l’applicazione della normativa speciale regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25  a €  150.

Articolo   41.        Animali liberi

1.       Il Sindaco con propria ordinanza può' disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario  o di controllo numerico, mediante sterilizzazione, degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

2.       È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per gatti o altri animali randagi. L’eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele  che evitino disagi al decoro ed all’igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l’asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.

3.       Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco

      con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di       

      distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.

4.       Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a  € 150. 

 

 

 

 

TITOLO VI I– MANIFESTAZIONI E CORTEI

 

Articolo    42.       Cortei funebri e processioni

 

1.   I cortei funebri, muovendo dall’abitazione dell’estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro,

     dovranno percorrere l’itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell’autorità, i 

     divieti imposti, la segnaletica stradale, sino al raggiungimento del luogo dove il corteo deve essere 

     sciolto.

2.       Le processioni religiose, muovendo dal luogo previsto dovranno percorrere l’itinerario prestabilito rispettando le eventuali particolari disposizioni dell’autorità, i  divieti imposti, la segnaletica stradale, sino al raggiungimento del luogo dove il corteo deve essere sciolto.

 

Articolo   43.         Manifestazioni

 

1.       Le manifestazioni autorizzate che prevedono cortei di persone, in particolare quando siano utilizzati cavalli o veicoli, muovendo dal luogo  previsto dovranno percorrere l’itinerario prestabilito rispettando le eventuali particolari disposizioni  dell’autorità, i  divieti imposti, sino al raggiungimento del luogo dove il corteo deve essere sciolto.

2.       I cortei dovranno essere preventivamente autorizzati.

a)       L'istanza, a firma del rappresentante dei promotori, e la documentazione allegata devono essere presentate almeno sette giorni prima della data prevista per la manifestazione.

b)       Nell’istanza dovrà essere indicato l’itinerario, il giorno,  l’ora di inizio e fine del corteo ed il nominativo dell’eventuale delegato del rappresentante dei promotori.

c)       Nell’istanza relativa ai cortei di cavalli dovrà essere indicato, oltre quanto previsto nel precedente comma, anche il nominativo e l’età dei cavalieri.

d)       Durante lo svolgimento della manifestazione, il rappresentante dei promotori  o suo delegato deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché' siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela della sicurezza, incolumità e igiene pubblica.       

e)       La mancata ottemperanza a quanto precede,  fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da € 25 a € 150  a carico del rappresentante dei promotori ed in solido dall'eventuale associazione promotrice  della manifestazione.-

TITOLO VIII- NORME TRANSITORIE E FINALI

                                                           Articolo  44.    Entrata in vigore

1.       Il presente Regolamento entra in vigore il  21/03/2003.

                                                          Articolo  45.     Abrogazioni

1.       Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di

avere efficacia i precedenti Regolamenti di Polizia Urbana, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.